Il Giudice di Pace di Bisceglie sposa l'orientamento della Cassazione secondo cui, come per la multa, anche la sospensione della patente di guida andrà notificata al contribuente non oltre 90 giorni

Sospensione patente di guida: notifica entro 90 giorni

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Come avviene per la multa, anche la sospensione della patente di guida andrà notificata al contribuente non oltre i tempi massimi stabiliti dalla legge che, nella specie, non possono raggiungere i 90 giorni.


Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Bisceglie nella sentenza n. 31/2021 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di un conducente contro l'ordinanza con cui il Prefetto aveva disposto la sospensione della patente di guida a seguito di esecuzione di sentenza, divenuta irrevocabile, avente per oggetto il reato di cui all'art. 189, commi 1, 6 e 7, del Codice della Strada (in sostanza per omissione di soccorso in caso di incidente con danno alle persone comunque ricollegabile al suo comportamento).


Colgono nel segno, tuttavia, le doglianze del ricorrente, vittoriosamente assistito all'avv. Roberto Iacovacci, riguardanti i motivi di stretta legalità formale dell'ordinanza impugnate.

Il magistrato onorario, sul punto, fa proprio l'orientamento giurisprudenziale secondo cui "in materia di sanzione accessoria di sospensione della patente di guida, la notifica della sanzione accessoria della sospensione della patente deve avvenire entro un termine ragionevole e comunque non oltre 90 giorni dal giorno dell'accertamento".


E così, come per la multa, anche per la sospensione della patente di guida secondo il giudice è necessaria che la notifica al contribuente avvenga non oltre i tempi massimi stabiliti dalla legge che, nella specie, non possono raggiungere i 90 giorni.

Natura provvisoria e cautelare della sospensione della patente

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In buona sostanza il provvedimento di sospensione della patente di guida, che consegue nei casi delle più gravi sanzioni per violazione del codice della strada, "ha natura provvisoria e cautelare di talché tale provvedimento, proprio per la funzione che mira ad assolvere, deve essere emesso e comunicato all'automobilista in un termine ragionevole, proprio in considerazione della natura cautelare del provvedimento medesimo volto, da un lato, a scoraggiare il conducente del mezzo dal perseverare nella condotta contestata, e dall'altro di tutela della pubblica incolumità" (cfr. Cass. SS.UU. n. 19955/07).

Assenza finalità cautelare

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Nel caso di specie, dalla documentazione depositata e agli atti si evince che l'ordinanza impugnata è stata emessa in data 08/10/2020 e notificata il 26/10/2020, a seguito di sentenza divenuta irrevocabile il 12/04/2018 riguardante il reato di cui all'art. 189 citi., accertato in data 1/11/2008, e che la Prefettura BAT ha notificato il provvedimento di sospensione il 26/11/2020.

Appare dunque evidente come tra la data di irrevocabilità della sentenza anzidetta, come anche dall'accertamento della violazione e la notifica dell'ordinanza impugnata sono trascorsi più di due anni, quindi ben oltre il termine di 90 giorni sia dalla data di irrevocabilità della sentenza e ancor prima dalla data di accertamento della violazione.


Il Giudice di Pace conclude nel ritenere che, in tal modo, sia venuta "obiettivamente ed effettivamente a mancare la finalità cautelare per cui tale provvedimento è dalla legge previsto". Da ciò deriva l'accoglimento dell'opposizione e l'annullamento dell'ordinanza di sospensione della patente di guida impugnata.


Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per l'invio del provvedimento

Scarica pdf Giudice di Pace Bisceglie, sentenza n. 31/2021
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Foto: 123rf.com
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