Beneficio di cui all'art. 42 bis comma 1 del d. lgs. n. 151/2001. Agevolazione della cura dei minori nella primissima infanzia

Assegnazione temporanea militare: la sentenza

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La Quarta Sezione del Consiglio di Stato interviene nuovamente in materia di assegnazione temporanea del militare, del dipendente più in generale, con la sentenza n. 1421/2021 pubblicata in data 16.02.2021.

Si tratta, afferma il Supremo Consesso, di un istituto a carattere provvisorio, che cessa di produrre effetti in automatico al superamento del termine massimo di durata per il quale viene accordato; come tale non incide in modo definitivo sullo stato del dipendente interessato, il quale lascia quindi libero il proprio posto originario solo temporaneamente.

Funzione dell'istituto

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L'istituto ha la funzione di agevolare la cura dei minori nella primissima infanzia; la dislocazione temporanea del dipendente, dalla sua attuale sede di servizio verso altra sede ove risiede la sua famiglia, ha questo solo scopo.

Dunque il suo fine è quello di proteggere i valori della famiglia e, più in generale, della genitorialità.

Il C.d.S. ricorda che tali valori sono presidiati dall'art. 30 della Costituzione e dal successivo art. 31. Inoltre, vi sono anche norme di trattati internazionali ai quali il nostro Paese aderisce, ad esempio l'art. 24 della Carta di Nizza in forza del quale i bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere; o anche l'art. 3 della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata con l. 27.05.91 n. 176.

Applicabilità dell'istituto

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L'art. 42 bis non prevede alcuna esclusione nell'ambito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Anzi, rispetto ad interpretazioni contrastanti che nel tempo si sono affacciate, il Consiglio ritiene prevalente quella che favorisce l'allargamento e non la restrizione dell'ambito di applicabilità di un istituto a tutela della genitorialità e dell'infanzia, tutela dalla quale, a ben vedere, dipende nel lungo periodo la stessa sopravvivenza della collettività nazionale come tale e, quindi, dell'elemento personale dello Stato stesso.

Per altro, un'eventuale interpretazione restrittiva introdurrebbe una disparità di trattamento tra dipendenti pubblici, con potenziale violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Contemperamento dell'istituto

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Quanto sopra detto non significa che l'applicazione della norma non vada contemperata con altri interessi di rango costituzionale, come la difesa della Patria ex art. 52 Cost., compito delle Forze Armate.

Il contemperamento va però cercato, ad avviso del saggio Consesso, nelle soluzioni applicative piuttosto che nell'esclusione dell'istituto.


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