- Assegnazione temporanea militare: la sentenza
- Funzione dell'istituto
- Applicabilità dell'istituto
- Contemperamento dell'istituto
Assegnazione temporanea militare: la sentenza
Funzione dell'istituto
L'istituto ha la funzione di agevolare la cura dei minori nella primissima infanzia; la dislocazione temporanea del dipendente, dalla sua attuale sede di servizio verso altra sede ove risiede la sua famiglia, ha questo solo scopo.
Dunque il suo fine è quello di proteggere i valori della famiglia e, più in generale, della genitorialità.
Il C.d.S. ricorda che tali valori sono presidiati dall'art. 30 della Costituzione e dal successivo art. 31. Inoltre, vi sono anche norme di trattati internazionali ai quali il nostro Paese aderisce, ad esempio l'art. 24 della Carta di Nizza in forza del quale i bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere; o anche l'art. 3 della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata con l. 27.05.91 n. 176.
Applicabilità dell'istituto
L'art. 42 bis non prevede alcuna esclusione nell'ambito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Anzi, rispetto ad interpretazioni contrastanti che nel tempo si sono affacciate, il Consiglio ritiene prevalente quella che favorisce l'allargamento e non la restrizione dell'ambito di applicabilità di un istituto a tutela della genitorialità e dell'infanzia, tutela dalla quale, a ben vedere, dipende nel lungo periodo la stessa sopravvivenza della collettività nazionale come tale e, quindi, dell'elemento personale dello Stato stesso.
Per altro, un'eventuale interpretazione restrittiva introdurrebbe una disparità di trattamento tra dipendenti pubblici, con potenziale violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Contemperamento dell'istituto
