I chiarimenti dell'Agenzia delle entrate non ci sarà decadenza dall'agevolazione sulla prima casa se, dopo la vendita entro i 5 anni, si riacquista un immobile all'estero entro un anno

Casa all'estero e agevolazione, rispondono le Entrate

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Non ci sarà decadenza dall'agevolazione sulla prima casa se, dopo la vendita entro i 5 anni, si ricompra un immobile all'estero entro un anno. I chiarimenti sono forniti dall'Agenzia delle entrate, nella risposta n. 126 del 24 febbraio 2021 che spiega come il bonus prima casa per il cittadino straniero che, dal 2020 residente all'estero, intende vendere la casa prima del decorso del quinquennio previsto rispetto alla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, Parte I, del DPR n. 131/1986. Nel porre il quesito si fa presente che il soggetto riacquisterà all'estero, nel luogo in cui risiede, un'altra casa da adibire ad abitazione principale, entro il termine di un anno dalla vendita della prima.

Vendita casa all'estero, i documenti che serve presentare

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La regola generale stabilisce per le agevolazioni sulla prima casa stabilisce che la vendita dell'immobile prima del quinquennio comporta la perdita del bonus ad eccezione del caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile agevolato, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire ad abitazione principale.

A tal proposito la circolare n. 31/E/2010 specifica che l'acquisto di un immobile all'estero, se avviene entro un anno dall'alienazione, può impedire la decadenza dall'agevolazione, nel caso in cui ci siano «strumenti di cooperazione amministrativa che consentano di verificare che effettivamente l'immobile ivi acquistato sia adibito a dimora abituale».

Vendita casa all'estero, le bollette nell'accertamento

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L'ufficio che fa le verifiche dovrà accertare che ci sia copia del rogito notarile di acquisto dell'abitazione sita all'estero; atti comprovanti la dimora abituale nell'immobile acquistato all'estero, a tal proposito si segnalano bollette di luce, acqua o gas intestate agli istanti, con riferimento al medesimo immobile.

Nei documenti inoltre dovranno esserci apostille e traduzione in italiano. Inoltre, possono essere spediti con Pec o raccomandata a/r all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate dove è stato registrato l'atto d'acquisto dell'immobile situato nel territorio italiano.

L'ufficio potrà comunque effettuare l'ordinaria attività di accertamento, sia in relazione alla gestione dell'attività di liquidazione dell'imposta, sia in relazione alla valutazione dell'idoneità probatoria.

Scarica pdf risposta Ag. Entrate n. 126/2021

Foto: 123rf.com
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