In una circolare il ministero della Giustizia risponde ad alcuni quesiti legati alla sentenza n. 217/2019 della Corte Costituzionale precisando l'efficacia temporale del giudicato della Consulta

La Corte Costituzionale sui compensi degli ausiliari

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Pronunciandosi sull'articolo 131, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 217/2019, ha chiarito che gli onorari e le indennità dovuti a consulenti, notai e custodi devono essere, in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, direttamente anticipati dall'erario.

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La Consulta ha così dichiarato incostituzionale l'applicazione dell'istituto della "prenotazione a debito", che secondo il precedente indirizzo doveva considerarsi di per sé idonea a soddisfare consulenti, notai e custodi.

La Corte ha però riconosciuto che la "prenotazione a debito" impedisce il pagamento degli onorari e delle indennità prima dell'effettivo recupero del credito, il che molto spesso (come nel caso del patrocinio dell'indigente) non può avvenire, con la conseguente esclusione del pagamento della prestazione professionale.

I dubbi interpretativi

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Nei giorni scorsi, il Ministero della Giustizia (Dipartimento per gli affari di giustizia) ha diramato una circolare (qui sotto allegata) che si ricollega direttamente a tale pronuncia e che ha provveduto a rispondere ad alcuni quesiti sorti proprio in relazione alla pronuncia stessa in quanto investono il problema dell'efficacia nel tempo del giudicato costituzionale.

In particolare, si tratta di dubbi interpretativi riguardanti i decreti di liquidazione ex art. 83 d.P.R. n. 115/2002 emessi in data precedente al deposito e pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 217/2019, per i quali non fosse intervenuta estinzione del diritto. Ci si chiede, in pratica, se questi rientrino o meno sotto gli effetti della nuova decisione della Consulta.

Partendo dalla lettura dell'art. 136 della Costituzione e dell'art. 30 della legge n. 87/1953, secondo cui l'effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale comporta la cessazione dell'efficacia della legge dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, il Ministero evidenzia come la norma incostituzionale non possa più essere applicata, a meno che i rapporti giuridici cui essa si riferisce debbano ritenersi ormai esauriti in modo definitivo ed irrevocabile e dunque non più suscettibili di alcuna azione o rimedio.

Efficacia sentenze costituzionali

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Come si legge nel documento, "l'ambito di applicazione delle sentenze costituzionali e l'apprezzamento dei limiti alla loro ordinaria efficacia retroattiva resta ovviamente devoluto alla competenza degli organi giurisdizionali che, come noto, operano in piena autonomia e indipendenza, per cui non è consentita al riguardo alcuna attività di interferenza da parte di questo Ufficio".

Pertanto, "l'individuazione dei limiti all'efficacia retroattiva della pronuncia della Corte costituzionale n. 217 del 1° ottobre 2019, con riferimento ai decreti di pagamento delle spettanze degli ausiliari del magistrato o consulenti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato emessi dal magistrato in data antecedente alla pubblicazione della predetta decisione, investe un aspetto di interpretazione della legge applicabile rimesso al giudice".

Da ciò discende che, "a fronte di una istanza del consulente che richiede il pagamento del proprio compenso con la modalità dell'anticipazione a carico dell'Erario (essendo il meccanismo della prenotazione a debito attinto da incostituzionalità), è demandata al magistrato ogni valutazione in merito al definitivo consolidamento del rapporto giuridico in questione, con particolare riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione o decadenza previsto dalla legge per l'esercizio del diritto di credito vantato dal professionista".

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