La cancellazione dell'ipoteca giudiziale è una procedura necessaria per disporre del bene che ne costituisce l'oggetto in maniera libera e senza vincoli

Cos'è l'ipoteca giudiziale

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Prima di capire come fare per cancellare un'ipoteca giudiziale, ricordiamo in cosa consiste tale vincolo.

Si tratta, in sostanza, di uno strumento di garanzia dei creditori, che possono espropriare il bene ipotecato laddove non riescano a ottenere altrimenti la restituzione della somma di denaro che costituisce il loro credito.

L'ipoteca giudiziale si caratterizza per il fatto di essere apposta a seguito dell'emissione di un provvedimento giudiziale, chiesto dal creditore al tribunale competente. Sotto tale punto di vista, essa si differenzia dall'ipoteca volontaria, che è quella iscritta sul bene per volontà del suo proprietario e del creditore, e dall'ipoteca legale, che è quella prevista dalla legge in specifiche ipotesi.

Si precisa che l'ipoteca giudiziale può avere a oggetto esclusivamente beni iscritti nei pubblici registri immobiliari.

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Cancellazione ipoteca giudiziale: presupposti

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La cancellazione dell'ipoteca giudiziale può essere disposta se si verifica una delle seguenti circostanze:

  • estinzione del debito alla base dell'apposizione del vincolo;
  • vendita forzata del bene ipotecato;
  • dichiarazione di perimento del bene su cui l'ipoteca è stata iscritta;
  • rinuncia scritta del credito da parte del creditore.

L'ipoteca giudiziale va cancellata

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Alcuni ritengono erroneamente che, al ricorrere dei presupposti che legittimano la cancellazione dell'ipoteca giudiziale, quest'ultima venga eliminata in automatico, ma in realtà non è così: occorre sempre un impulso di parte.

Come cancellare l'ipoteca giudiziale

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A tal fine, è necessario ottenere un titolo idoneo, ovverosia un provvedimento del giudice o un atto notarile trasmesso all'Agenzia delle entrate affinché provveda materialmente alla cancellazione.

Più nel dettaglio, sono titoli idonei per ottenere la cancellazione:

  • un provvedimento passato in giudicato con il quale il giudice, accertati i relativi presupposti, ordina la cancellazione dell'ipoteca;
  • un atto notarile, in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, con il quale il creditore dichiara di rinunciare all'ipoteca.

Una volta che l'uno o l'altro giungono a conoscenza dell'Agenzia del territorio, questa provvederà materialmente alla cancellazione.

Leggi: La cancellazione dell'ipoteca

Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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