Secondo la Cassazione le pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità devono essere ricondotte al meccanismo delle finestre mobili previsto dal d.l. n. 78/2010

Eliminazione delle finestre

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Le finestre mobili continuano a essere applicate alle pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità: lo ha stabilito la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 2333/2021 qui sotto allegata.

Come rilevato dai giudici, del resto, bisogna considerare che l'articolo 24, comma 5, del decreto legge numero 201/2011, come modificato dalla legge n. 214/2011, che ha eliminato la disciplina delle decorrenze a partire dal 1° gennaio 2012, non si applica a tale forma di pensionamento.

Le finestre valgono per i pensionati per invalidità

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Le modifiche in vigore dal 2012, infatti, hanno riguardato esclusivamente i soggetti i cui rapporti di pensionamento sono stati ridefiniti con la previsione di una dilazione dell'età pensionabile dal medesimo articolo 24, che se ne è occupato nei commi successivi al quinto, i quali non menzionano in alcun modo i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità.

Di conseguenza, le pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità devono essere incluse nel meccanismo delle finestre mobili previsto dall'articolo 12 del decreto legge numero 78/2010.

Finestre mobili e specifici ordinamenti

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Così argomentando, la Corte di cassazione ha accolto l'impugnazione proposta dall'Inps avverso la pronuncia del giudice del merito che aveva escluso l'applicabilità delle finestre sul presupposto dell'assenza di una norma che preveda in maniera espressa l'applicazione del regime delle finestre mobili alla pensione anticipata di invalidità.

Per l'Istituto, il riferimento delle finestre alle regole proprie degli "specifici ordinamenti" andava inteso come inerente anche al regime della pensione anticipata per gli invalidi e tale posizione è stata abbracciata dai giudici di legittimità che, così facendo, hanno quindi rideterminato la decorrenza del diritto alla pensione di invalidità in capo a una donna che sperava, invece, di poter accedere al trattamento senza la dilazione della finestra annuale di cui al predetto articolo 12.

Scarica pdf ordinanza Cassazione n. 2333/2021
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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