L'azienda agricola si può costituire sia come società di persone, sia come società di capitali, sia come cooperativa. Ecco cosa sapere per aprirne una

Chi può aprire una società agricola

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Le società agricole sono delle particolari società che possono assumere tutte le varie vesti sociali, ma che possono aprire solo in presenza di tre requisiti necessari: due requisiti di carattere formale e uno di natura sostanziale.

Vediamo quali sono.

Oggetto della società agricola

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Il primo requisito (formale) necessario per poter aprire una società agricola è che questa deve avere come oggetto esclusivo l'esercizio dell'agricoltura e delle attività ad essa connesse.

Si tratta delle attività elencate dall'art.2135 c.c. e sono: la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l'allevamento di animali e tutte le attività connesse.

Si precisa che, secondo l'art.2135 c.c., per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si devono intendere tutte le attività volte alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria al ciclo stesso, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci (salmastre o marine).

Per quanto riguarda le attività connesse ci si riferisce alle attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti in prevalenza dalla coltivazione del fondo o del bosco o anche dall'attività di animali. Possono essere attività connesse anche l'esercizio di un agriturismo oppure la fornitura di beni o servizi che si sostanziano nell'utilizzo di attrezzature o risorse dell'azienda agricola.

L'articolo 36, comma 8, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, nel modificare l'art. 2 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, ha precisato che non costituiscono distrazione dall'esercizio esclusivo delle attività agricole le attività commerciali, industriali, ipotecarie e immobiliari a patto che siano finalizzate a migliorare l'attività agricola. Per questo motivo, secondo la circolare 50/E 2010 dell'Agenzia Entrate, la società che effettui attività di locazione, comodato e affitto di immobili per uso abitativo, oppure di terreni e fabbricati a uso strumentale delle attività agricole, resta agricola se queste attività sono marginali, con entrata non superiori al 10% del ricavo complessivo.

Ragione sociale

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Il secondo requisito necessario affinché si possa costituire una società agricola riguarda la denominazione o la ragione sociale: il legislatore ha previsto la possibilità per tutte le società di potersi qualificare come società agricola, purché ciò risulti espressamente dalla ragione o dalla denominazione sociale.

Requisiti specifici per tipo societario

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L'ultimo requisito richiesto per la costituzione di una società agricola si differenzia in base al modello societario prescelto.

Per quanto riguarda le società di persone, è richiesto che almeno uno dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) o di coltivatore diretto (CD). I restanti soci non devono essere necessariamente agricoltori, indipendentemente dal loro numero. Nel caso in cui si tratti di società in accomandita semplice (s.a.s.), almeno un socio accomandatario deve essere qualificabile come imprenditore agricolo professionale.

Se si tratta di società di capitali, il requisito dell'imprenditore agricolo professionale o del coltivatore diretto deve essere posseduto da almeno un amministratore. Vista la possibilità che, nelle società di capitali, gli amministratori possano anche non essere soci, potremmo avere una società agricola in cui nessuno dei soci è un agricoltore. Anche nel caso in cui la società sia unipersonale, la presenza di almeno un amministratore con i suddetti requisiti permette alla società di maturare la qualifica di società agricola e l'accesso alle agevolazioni connesse.

Nelle società cooperative, infine, è richiesto che almeno un amministratore, che sia anche socio, abbia la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto.

Specifichiamo che secondo l'art. 1 comma 3-bis, del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 la qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata dall'amministratore a una sola società, per evitare quella che potrebbe essere la fittizia creazione di cariche amministrative al solo fine di ottenere le agevolazioni spettanti alle società agricole.

Il ruolo dell'amministratore

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Sulla figura dell'amministratore e dei suoi requisiti per poter costituire una società agricola si è espressa l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale dell'Emilia Romagna con l'interpello n. 909-216/2006, prot. 909-32505/2006.

In particolare si è chiarito che l'amministratore che possiede i requisiti di IAP o CD consente la qualificazione della società come "agricola" nelle sole società di capitali e cooperative. Per quanto riguarda la società di persone, la qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto deve essere presente in capo ad almeno uno dei soci.

La differenza fondamentale che deve essere sempre tenuta a mente sta nel fatto che, nelle società di persone, il socio qualificato come IAP o CD può non essere amministratore ma garantire comunque il requisito sostanziale alla società agricola.


Foto: 123rf.com
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