Con un'importante ordinanza, la Corte di cassazione ha chiarito che l'autodifesa del fisco non si paga in caso di soccombenza

Spese solo per gli avvocati

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A dicembre 2020, la Corte di cassazione è intervenuta a fare chiarezza sul tema del pagamento delle spese processuali in caso di soccombenza da parte del contribuente contro l'Agenzia delle Entrate. Nell'ordinanza n. 27444/2020 si legge infatti che: "Il contribuente che sia risultato soccombente in un grado tributario di merito, con rigetto del ricorso di primo grado o in appello, non può essere condannato al pagamento delle spese processuali, qualora l'Agenzia delle Entrate si sia difesa attraverso i funzionari del proprio ufficio legale. La rifusione delle spese, in tal caso, può avvenire soltanto qualora l'ente si sia avvalso dell'Avvocatura di Stato".

Cosa si può liquidare all'Agenzia delle entrate

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Se, quindi, l'Agenzia delle entrate sta in giudizio senza un avvocato ma con un proprio funzionario appositamente delegato, deve escludersi che "la parte privata possa essere condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dall'Ufficio per diritti e onorari".

Del resto, il funzionario amministrativo non è un avvocato e, quindi, il pagamento per i diritti di procuratore e degli onorari legali non può essere pretese. In favore dell'ente, semmai, possono essere liquidate le spese, diverse da quelle generali, per le quali risulti un'apposita nota.

La circolare n. 38/2015

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Il tema delle spese di lite e la relativa condanna ad esse, in caso di soccombenza del contribuente, era già stato da noi affrontato (leggi Equitalia: la sospensione delle cartelle e la conciliazione) e anche allora avevamo fatto notare come la circolare n. 38/2015 dell'Agenzia delle Entrate, nel rispetto del D.lgs. n. 156/15, art. 9, appena emesso, aveva evidenziato che : "nell'ipotesi in cui il contribuente abbia chiesto la conciliazione delle sanzioni, il principio delle spese di giudizio non segue più quello della soccombenza ma l'articolo 15, comma 2-octies, del decreto n. 546, il quale prevede che: "qualora una delle parti abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dalla controparte senza giustificato motivo, restano a carico di quest'ultima le spese del processo. Se invece è intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione".

Floriana Baldino Avv. Floriana Baldino
Esperta di diritto amministrativo, bancario e gestione della crisi d'impresa (sovraindebitamento). Iscritta anche nell'albo del Ministero della Giustizia nel registro dei gestori della crisi del sovraindebitamento.
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