In Gu il decreto interministeriale che definisce la procedura e i requisiti di assegnazione dei testimoni di giustizia presso le Pubbliche Amministrazioni

Assunzioni testimoni di giustizia

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Sulla G.U del 21.12.2020 è stato pubblicato il decreto interministeriale n. 174/2020 (sotto allegato) del Ministro dell'Interno e del Ministro della Giustizia. Il provvedimento contiene il "Regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia in una pubblica amministrazione," come previsto dall'art. 7, co.1, lettera h), della legge n. 6/2018.

Diritto al collocamento obbligatorio con precedenza

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La norma a cui il decreto da attuazione per assicurare il reinserimento sociale e lavorativo dei testimoni di giustizia prevede l'accesso "in alternativa alla capitalizzazione e qualora non abbia altrimenti riacquistato l'autonomia economica, a un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e con funzioni corrispondenti al titolo di studio e alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti."

La norma precisa che "alle assunzioni si provvede per chiamata diretta nominativa (...) nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, sulla base delle intese conseguite tra il Ministero dell'interno e le amministrazioni

interessate. A tale fine si applica ai testimoni di giustizia il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza (..) in materia di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Al programma di assunzione possono accedere anche i testimoni di giustizia non più sottoposti allo speciale programma di protezione e alle speciali misure di protezione (...) ovvero quelli che, prima della data di entrata in vigore della legge 13 febbraio 2001, n. 5, erano ammessi alle speciali misure o allo speciale programma di protezione deliberati dalla commissione centrale (...) di seguito denominata -commissione centrale-" ed erano in possesso di particolari requisiti.

Diritto all'assunzione in una P.a che viene riconosciuto anche, in via sostitutiva, al coniuge, ai figli e in subordine ai fratelli dei testimoni di giustizia, stabilmente conviventi e ammessi alle misure di protezione, se l'avente diritto principale non esercita il diritto al collocamento obbligatorio.

Pubbliche amministrazioni in cui è prevista l'assunzione

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Il decreto interministeriale n. 174/2020 nel dare attuazione alla suddetta disposizione precisa che ai fini dell'assunzione dei testimoni di giustizia, con il termine pubbliche amministrazioni devono intendersi quelle definite dall'art. 1 comma 2 del dlgs n. 165/2001 ovvero: "tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni

, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300" compreso il Coni fino a quando non si provvederà alla riforma organica della disciplina di settore.

Gli aventi diritto all'assunzione obbligatoria

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Hanno diritto ad accedere all'assunzione obbligatoria i testimoni di giustizia a cui non è stata applicata la speciale misura della capitalizzazione del costo dell'assegno periodico (riconosciuto a quei testimoni che non sono riusciti a riacquistare una propria autonomia lavorativo o il godimento di un reddito proprio) e a quelli a cui, prima dell'entrata in vigore della legge n. 6/2018, non è stata riconosciuta la misura della capitalizzazione e le altre misure di assistenza economica finalizzate al reinserimento sociale contemplate dall'art.16-ter del dlgs n. 8/1991 e che non sono riusciti a riconquistare un'autonomia lavorativa o a godere di un reddito proprio.

Il diritto all'assunzione non è previsto nei confronti di coloro ai quali sono state revocate le misure di protezione o siano state revocate o non prorogate le misure speciali di protezione.

Istruttoria della domanda di assunzione

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Per accedere all'assunzione diretta presso una P.a il testimone di giustizia deve redigere la domanda su un modulo apposito e presentarla alla Commissione Centrale tramite il Servizio Centrale. Chi non vuole accedere personalmente al programma di assunzione deve indicare un solo parente tra coniuge, figli e in via subordinata fratelli stabilmente conviventi.

Ricevuta la domanda, il Servizio Centrale comunica alla Commissione i dati relativi alle previste misure di reinserimento sociale e lavorativo, gli interventi finalizzati al reinserimento sociale e le misure straordinarie di natura economica per i soggetti sottoposti a programmi speciali.

La Commissione, ricevute tutte queste informazioni, verifica la sussistenza dei requisiti richiesti per l'assunzione diretta e se l'esito è positivo delibera l'accesso al programma di assunzione, in seguito comunica l'esito al soggetto interessato e trasmette gli atti al Servizio Centrale.

Assegnazione dei posti

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Il Servizio Centrale è tenuto alla redazione e alla conservazione di un elenco dei soggetti che hanno accesso al programma di assunzione, in cui vengono collocati in via prioritaria quelli che non godono di nessuna misura. Entro il 30 giugno di ogni anno esegue una ricognizione dei posti disponibili e acquisisce dalle P.a i dati relativi al numero, alla tipologia e alle sedi in cui è possibile riservare posti ai testimoni di giustizia. In base a questi dati ogni sei mesi il Servizio aggiorna l'elenco e ne da notizia alla Commissione Centrale.

L'assegnazione dei posti viene quindi disposta dal Servizio Centrale in base all'elenco sopra indicato, tenendo conto naturalmente del titolo di studio e della professionalità acquisita dal testimone di giustizia, che ha 15 giorni dalla notifica dell'assegnazione per manifestare il proprio assenso .Il rifiuto o il mancato assenso pone l'interessato nell'ultima posizione dell'elenco, a meno che il rifiuto non sia giustificato, in questo caso conserva la posizione originaria.

Il Servizio Centrale si occupa infine di sottoporre i candidati a prove di idoneità con modalità in grado di tutelarne la riservatezza e garantisce la formazione propedeutica ai testimoni di giustizia inseriti nell'elenco mediante l'organizzazione di corsi di breve durata e in ogni caso compatibili con le misure di protezione a cui sono sottoposti. Per ragioni di sicurezza è prevista la possibilità di assegnare il testimone di giustizia a una sede diversa rispetto a quella di prima assegnazione nella stessa o in altre amministrazioni.

Leggi anche Testimoni giustizia: riforma in vigore dal 21 febbraio

Scarica pdf Decreto interministeriale n. 174/2020

Foto: 123rf.com
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