La Cassazione informa gli avvocati che all'invio dell'istanza per la definizione agevolata delle liti tributarie si deve provvedere a mezzo pec entro il 31 dicembre

Istanza di definizione liti tributarie in Cassazione a mezzo Pec

La Corte di Cassazione, Sezione V Civile - Tributaria, con un comunicato del 7 di dicembre 2020 (sotto allegato), informa tutti gli avvocati che le istanze di trattazione previste dall'art. 6, comma 13 del decreto legge n. 119/2018 possono essere depositate in cancelleria a mezzo pec, al seguente indirizzo: condono119.cassazione@giustiziacert.it.

Nell'oggetto della pec gli avvocati devono indicare "istanza di trattazione - art. 6 co. 13 d.l. 119/18 - numero RG. …..."

La Cassazione raccomanda agli avvocati di prestare attenzione al peso degli allegati, che non possono superare la dimensione di 20 mega.

Ricordiamo che l'art 6. del decreto legge n. 119/2018, contenente "Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria" menzionato nel comunicato della Cassazione, consente al soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, di definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, pagando un importo pari al valore della controversia.

Il comma 13 del suddetto articolo dispone infine che "In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente."

Scarica pdf Comunicato Corte Cassazione 7.12.2020

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