Il genitore di fatto può essere chiamato a rispondere dei danni commessi dai figli esclusivi del coniuge solo se assume effettivamente questo ruolo

Delle lesioni fisiche al figlio sono responsabili i genitori del bullo

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Interessante e al passo con i tempi la sentenza n. 1754/2020 della Corte di Appello di Bari, che in una controversia che vede protagonista un dodicenne aggredito da un ragazzo più grande, conclude che non può essere chiamato a rispondere della condotta del bullo il genitore di fatto che non lo ha mai accettato e non ha mai ricoperto nei suoi confronti il ruolo di padre.

Tornando ora indietro nel tempo, occorre precisare che tutto inizia nel momento in cui due genitori decidono di agire in giudizio per ottenere la condanna (al risarcimento dei danni subiti dal figlio) dei genitori (esercenti la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 2048 c.c.) di un minore perché, mentre il primo era intento a giocare con alcuni amici, il secondo, più grande di età, gli si avvicinava e gli sferrava una ginocchiata all'altezza dei genitali, procurandogli lesioni con postumi permanenti del 7, 8%. Il Tribunale però rigettava la domanda.

Il ricorso in appello dell'aggredito diventato maggiorenne

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Divenuto nel frattempo maggiorenne, il danneggiato ricorre in appello, chiedendo la condanna dei genitori ai sensi dell'art. 2048 c..c per culpa in vigilando e in educando o, in subordine, ai sensi dell'art 2047 c.c. La madre dell'aggressore si costituisce in giudizio, ma eccepisce la propria legittimazione passiva perché il figlio è divenuto nel frattempo maggiorenne e chiede in ogni caso il rigetto dell'appello. Difetto di legittimazione che però la Corte d'Appello respinge, perché la domanda attorea si fonda sulla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 2048 c.c. per il fatto illecito compiuto all'epoca dei fatti dal figlio minore.

Passando quindi all'analisi della sentenza di primo grado la Corte rileva che il Tribunale ha concluso per l'inquadramento dei fatti ai sensi dell'art. 2047 c.c. trattandosi del mancato assolvimento dell'obbligo di sorveglianza imposto dalla norma nei confronti dei soggetti incapaci. Rileva inoltre come le dichiarazioni dei testimoni fossero generiche e come la convenuta avesse superato la contestazione relativa al difetto di sorveglianza di cui all'art. 2047 c.c. perché era riuscita a dimostrare di aver impartito al figlio un'educazione adeguata e di aver esercitato sullo stesso una corretta vigilanza.

L'episodio quindi per il Giudice, doveva ricondursi a un gioco tra adolescenti, sfociato nella lesione ai danni dell'odierno appellante, il quale nell'impugnare la sentenza di primo grado, solleva le seguenti ragioni di doglianza.

  • Con la prima lamenta il mancato inquadramento dei fatti nell'art. 2048 c.c.
  • Con la seconda censura l'erronea valutazione delle prove da parte del giudice e l'omessa considerazione dell'assenza ingiustificata dei convenuti a rendere interrogatorio sui fatti, da cui si desume l'ammissione delle circostanze oggetto di prova.
  • Con la terza lamenta la contraddittorietà della motivazione perché il Tribunale pur considerando provati i fatti, ha ritenuto non dimostrata la dinamica, non considerando la natura dolosa dell'atto di bullismo, condannabile alla luce dei canoni educativi tradizionali.
  • Con la quarta contesta la ritenuta integrazione della prova liberatoria della madre dell'aggressore, poiché la gravità e le modalità della condotta dimostrano che al minore non è stata impartita un'educazione adeguata.
  • Con la quinto l'appellante ritiene che responsabile della condotta del minore debba considerarsi anche il de cuius, coniuge della madre e genitore di fatto del ragazzo.

Il genitore di fatto risponde delle condotte dei "figli"?

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La Corte d'Appello si pronuncia sul ricorso con la sentenza n. 1754/2020, dopo aver esaminato congiuntamente tutti i motivi dell'atto di appello, perché intimamente connessi.

Il giudice dell'impugnazione esclude prima di tutto che i fatti ricadano nell'art. 2047 c.c. applicabile solo se il minore è incapace. Ipotesi non sussistente nel caso di specie visto che l'aggressore aveva all'epoca dei fatti quasi 14 anni. Come correttamente sottolineato dall'appellante quindi nel caso di specie sussiste la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art 2048 c.c. e "la carenza o l'inadeguatezza dell'educazione e della vigilanza parentali possa ricavarsi anche dalla gravità e dalle modalità del fatto illecito commesso dal figlio in seno alle sue relazioni, anche d'ordine sportivo o ricreativo, con i terzi."

La testimonianza di un terzo, indifferente alle parti ha inoltre confermato la versione dei fatti fornita all'epoca dagli attori. Il ragazzo infra-quattordicenne infatti in quel frangente ha compiuto intenzionalmente un gesto violento nei confronti di dodicenne, più piccolo e dotato di minore forza fisica. La gravità del gesto evidenziano l'inadeguatezza dell'educazione fornita dalla madre rispetto

al carattere ed alle attitudini del minore. Del resto, per quanto riguarda la prova liberatoria fornita dalla madre, dall'istruttoria è emerso che il ragazzo era "poco integrato, molto insofferente, che non si impegnava nello studio e che la madre non riusciva da sola a gestire." Il giudice d'Appello pertanto, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, non considera superata la presunzione di responsabilità gravante sulla stessa ai sensi dell'art. 2048 c.c.

Non condivisibile il quinto motivo dell'appello in quanto "La giurisprudenza prevalente propende per un elenco tassativo della persone soggette a responsabilità ex art. 2048 c.c., ma anche a volerla aderire ad una lettura costituzionalmente orientata della norma, suggerita soprattutto dalla dottrina e ritenere che in astratto essa possa estendersi anche al cd. genitore di fatto, una tale responsabilità sarebbe ipotizzabile solo ove gli attori avessero dimostrato una stabile convivenza del (...) con il minore e l'assunzione di fatto da parte di quest'ultimo del ruolo paterno". Situazione che però, non si è verificata nel caso di specie, visto che è stato dimostrato che in realtà il marito della donna ha sempre avuto difficoltà ad accettarne i figli, tra i quali l'aggressore.

Per quanto riguarda infine la quantificazione dei danni riportati, sui quali non vale la pena soffermarsi, la Corte accoglie in parte l'appello, riconoscendo all'attore un risarcimento di Euro.10.529,00, oltre agli interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'atto del sinistro sino alla sentenza e condannando l'appellata a rimborsare le spese e competenze del doppio grado di giudizio.

Scarica pdf Corte di Appello di Bari sentenza n. 1754/2020

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