La testimonianza della persona offesa può legittimare una sentenza di condanna. Affinché ciò avvenga occorre, tuttavia, la sussistenza di taluni requisiti

Deposizione della persona offesa come fonte di prova

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Le dichiarazioni della persona offesa possono, anche da sole, essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato e così configurarsi, anche in assenza di riscontri estrinseci, come fonte di prova ricostruttiva del fatto costituente il reato per il quale si procede (cfr. tra le altre Cass. n. 28837/2020; Trib. Napoli n. 4242/2020; Cass., Sez. Un., n. 41461/2012).

Affinché ciò avvenga, tuttavia, occorre tuttavia valutare una serie di circostanze, fra cui la credibilità soggettiva della persona offesa e l'attendibilità intrinseca del suo racconto.

La verifica della credibilità e dell'attendibilità

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Affinché la deposizione della persona offesa sia posta a fondamento della responsabilità penale dell'imputato occorre valutare la stessa con la dovuta cautela, all'uopo anche procedendo con un'approfondita indagine circa l'attendibilità delle propalazioni rese (cfr. Trib. Napoli, n. 11481/2018; Cass. n. 1818/2011).

Si necessita, in merito e più in particolare, di una previa verifica a mezzo del quale deve essere vagliata la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità intrinseca del suo racconto (ex pluris: Trib. di Napoli, n. 3400/2020; Trib. Taranto n. 2775/2020; Cass. n. 46218/2018).

Anche in virtù di ciò la verifica e valutazione di cui sopra, onde sfociare nell'affermazione della responsabilità dell'imputato, deve essere "sorretta da un'adeguata motivazione, che dia conto dei criteri adottati e dei risultati acquisiti" (Cass. Pen. n. 16351/2018).

In merito occorre accertare anche se la narrazione si presenti logica, verosimile e coerente in riferimento ai fatti oggetto di giudizio, alle persone eventualmente coinvolte e alle altre circostanze utili per individuare l'interazione tra soggetto agente e persona offesa (Trib. Chieti n. 321/2018).

Nel caso in cui le dichiarazioni della persona offesa risultassero contraddittorie e non corroborate da ulteriori elementi e riscontri istruttorio utile, le suddette dichiarazioni saranno insufficienti per l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato (Trib. Nocera Inferiore n. 549/2020).

Controllo penetrante e riscontri esterni per avvalorare credibilità persona offesa

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In via generale, la verifica in merito alla credibilità soggettiva della persona offesa e all'attendibilità intrinseca del suo racconto deve essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (ex pluris: Cass. n. 28837/2020; Trib. Napoli, n. 12736/2019; Cass., Sez. Unite, n. 41461/2012), e ciò a fortiori allorché la stessa sia portatrice di un personale interesse all'accertamento del fatto.

Al riguardo plurime pronunce giurisprudenziali evidenziano come la persona offesa sia sempre portatrice di interessi antagonistici con quelli dell'imputato, ragione per cui la sua testimonianza non è immune da sospetti e deve esser valutata "in modo particolarmente rigoroso" (cfr.: Trib. Napoli, n. 4242/2020).

Su tale scia nei casi in cui la persona offesa si sia costituita parte civile nel processo penale, in virtù dell'esistenza di un collegato interesse patrimoniale della stessa, la sua deposizione necessita - ancor di più - di un approfondito vaglio, particolarmente rigoroso, perché essa possa considerarsi valido ed attendibile substrato sul quale fondare la responsabilità dell'imputato (Trib. Vicenza n. 470/2020).

La circostanza che l'offeso si sia costituito parte civile, infatti - sebbene non attenua il valore probatorio delle dichiarazioni - richiede "un controllo di attendibilità particolarmente penetrante, finalizzato ad escludere la manipolazione dei contenuti dichiarativi in funzione dell'interesse patrimoniale vantato" (Cass. n. 28837/2020; Cass., Sez. Un., n. 41461/2012).

In tali ipotesi può rendersi opportuno procedere al riscontro delle dichiarazioni della persona offesa con altri elementi, tali da escludere circostanze incompatibili con la condotta contestata (Trib. Napoli, n. 3400/2020; Cass., Sez. Un., n. 41461/2012) giacché in mancanza - onde affermare la responsabilità penale dell'imputato - le sue sole dichiarazioni potrebbero essere ritenute insufficienti nel sostenere ed avvalorare l'ipotesi accusatoria (Trib. Vicenza n. 528/2020).


Avv. Ilaria Parlato

L'avv. Ilaria Parlato, civilista e penalista, esercita in tutta l'Italia e ha conseguito - con uno dei voti più alti - la laurea magistrale in giurisprudenza, ciclo unico quinquennale, presso l'Università degli Studi di Napoli Parthenope. Ha conseguito, inoltre, il master di Alta Formazione Professionale in Criminologia e Psicopatologia Forense.

In costanza dei primi anni di università ha conseguito, più di una volta, borse di studio basate anche sul merito e ha concluso egregiamente il percorso universitario con la tesi di laurea in diritto privato.

È autrice di articoli attinenti al diritto Civile, diritto di procedura civile, diritto penale e diritto di procedura penale pubblicati da riviste pregiate e rinomate nel mondo dell'avvocatura, quali Studiocataldi.it, Diritto.it, Salvis Juribus, Altalex e La legge per tutti.

L'avv. Ilaria Parlato è, altresì, autrice del libro giuridico "Risarcimento del danno per violazione dei doveri coniugali in regime more uxorio", pubblicato - nell'anno 2016 - dalla Fondazione Mario Luzi, casa editrice avente la prerogativa di premiare il merito e gli autori più meritevoli.

Contatti avv. Ilaria Parlato: 342.5821731 - 333.6818643 anche a mezzo WhatsApp


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