Sospensioni dei termini, proroghe e nuove regole nel ddl di conversione del decreto legge n. 125/2020 approvato al Senato per dare più tempo ai contribuenti di saldare i debiti con il settore pubblico

Modifiche in materia di riscossione

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Il decreto legge n. 125/2020 (Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020) approvato con modifiche al Senato (sotto allegato) e ora in attesa del si definitivo da parte della Camera, interviene anche in materia di riscossione, attraverso la modifica di alcune disposizioni del decreto Cura Italia n. 18/2020 e del Decreto Rilancio n. 34/2020 contenute nel nuovo articolo 1 bis del testo.

Versamenti sospesi fino al 31 dicembre

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La prima modifica di rilievo prevede la modifica dell'art. 68 del decreto Cura Italia, attraverso la proroga dei termini indicati nei commi 1 e 2 ter della norma.

Per quanto riguarda il comma 1, la formulazione, in virtù della modifica, diventa la seguente:
"1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 dicembre 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159."

Dalla lettura della norma emerge quindi che sono sospesi fino al 31 dicembre 2020 i termini per il versamento derivanti:

  • dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
  • dagli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto (art 29 decreto legge n. 78/2020);
  • dagli avvisi per il recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'Inps, anche a seguito di accertamenti degli uffici.

Le somme già versate non verranno rimborsate.

Si applicano inoltre le disposizioni contenute nell'art. 12 del decreto legge n. 159/2015, che nel regolare la sospensione dei termini per eventi eccezionali, dispone anche che, quando si dispone la sospensione dei termini per il versamento dei tributi vengono sospesi anche i termini previsti per gli adempimenti anche processuali e i termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione.

Decadenza dai piani se non si pagano 10 rate

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Per quanto riguarda il comma 2 ter dell'art. 68, in virtù della modifica apportata dal decreto legge n. 125/2020, la sua formulazione letterale diventa la seguente:

"Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive."

Il blocco dell'attività di riscossione si ripercuote anche sulle dilazioni di pagamento, che sono state accordate durante il periodo di sospensione 8 marzo - 31 dicembre, la cui decadenza si verifica solo se non si provvede al pagamento di 10 rate (al posto delle 5 previste in via ordinaria) anche non consecutive, previste dal piano.

Proroga di 12 mesi per la notifica delle cartelle

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L'art 1 bis del decreto legge n. 125/2020 prevede l'introduzione, dopo il comma 4 dell'art. 68 del decreto Cura Italia, del nuovo comma 4 bis, che così dispone:

"4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis, sono prorogati di dodici mesi:
a) il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e salvo quanto previsto dall'articolo 157, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento. Relativamente ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento, si applica quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159".

La norma dispone in pratica la proroga di 12 mesi:

  • dei termini per effettuare le notifiche delle cartelle di pagamento ai fini del discarico per inesigibilità del credito e dei termini di decadenza e prescrizione per la notifica delle cartelle di pagamento in scadenza nel 2021;
  • dei termini di decadenza e prescrizione in scadenza nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, anche in deroga all'articolo 3, comma 3 della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente) che vieta di prorogare tali termini.

In relazione alla proroga di un anno dei termini di decadenza, la disposizione fa salvi eventuali e maggiori termini come risultanti dall'articolo 157 comma 3, del decreto Rilancio n. 34 del 2020, che ha prorogato i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative a svariate dichiarazioni degli anni passati.

Per quanto riguarda infine e specificamente i termini di decadenza e prescrizione per la notifica delle cartelle di pagamento in scadenza nell'anno 2020, resta ferma la proroga automatica di due anni (fino al 31 dicembre 2022) disposta ordinariamente dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo. n. 159 del 2015 per i territori interessati da eventi eccezionali.

Sospensione pignoramenti presso terzi

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L'art. 1 bis del decreto legge n. 125/2020 interviene infine sull'art. 152, comma 1 del decreto rilancio n. 34/2020 disponendo la sospensione fino al 31 dicembre 2020 anche degli obblighi di accantonamento frutto di pignoramenti presso terzi eseguiti dall'agente della riscossione, che hanno ad oggetto importi dovuti a titolo di stipendi, pensioni e trattamenti simili.

Scarica pdf DDL conversione Decreto legge n. 125/2020

Foto: 123rf.com
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