Le cartelle di pagamento, gli avvisi di addebito e gli avvisi di accertamento affidati all'Agenzia delle entrate riscossione sono sospesi sino a fine anno

Cartelle sospese fino ad anno nuovo

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Con l'approvazione della legge di conversione del decreto Covid, la sospensione fino al 31 dicembre 2020 del pagamento dei debiti, tributari e non, derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento è divenuto definitivo.

Originariamente, la sospensione doveva terminare il 15 ottobre, ma con l'approvazione della legge di conversione del d.l. n. 125/2020 lo slittamento a fine anno è divenuto ufficiale.

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Quali pagamenti sono sospesi

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I pagamenti sospesi sono quelli che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 o, per i debitori che hanno la residenza o la sede legale od operativa in uno dei Comuni dell'ex zona rossa, tra il 21 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Scaduta la sospensione, si avrà un mese di tempo per pagare, ovverosia fino al 31 gennaio 2021.

Sospese anche le rate

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Anche le rate eventualmente concordate con l'Agenzia delle entrate riscossione restano sospese fino al 31 dicembre 2020, con la conseguenza che quelle che scadono durante la sospensione potranno essere pagate entro il 31 gennaio 2021. Attenzione però: le rate in scadenza a partire dal 1° gennaio vanno pagate entro il termine riportato sul bollettino o sul modulo di pagamento allegato al provvedimento con il quale è stata accolta la richiesta di rateazione.

Va inoltre precisato che la legge di conversione del decreto Covid non ha previsto la sospensione delle rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio, lasciando ferma la scadenza del 10 dicembre 2020 prevista dal decreto rilancio. Il decreto legge n. 157/2020 (cd. decreto ristori quater) ha tuttavia sancito la proroga al 1° marzo 2021.

Richiesta di rateizzazione e decadenza

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Anche per la richiesta di rateizzazione è prevista la proroga dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020, con possibilità di godere della previsione speciale di decadenza dal beneficio in caso di mancato pagamento non di cinque ma di dieci rate, anche non consecutive.

Stop a notifiche ed esecuzioni

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Nel periodo 8 marzo - 31 dicembre 2020, per l'Agenzia delle entrate riscossione non sarà inoltre possibile notificare cartelle di pagamento né avviare procedure cautelari o esecutive.

Stop, quindi, a notifiche (anche via p.e.c.), ipoteche, fermi amministrativi e pignoramenti.

Decadenza e prescrizione restano sospese

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In ogni caso, per quanto riguarda i carichi che sono affidati all'Agenzia delle entrate riscossione durante il periodo di sospensione è prevista la proroga di dodici mesi di tutti i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento. Sono prorogati per un anno anche i termini per la notifica della cartella ai fini del riconoscimento del diritto al discarico per inesigibilità.

Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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