Il decreto n. 3/2021 pubblicato in GU e in vigore dal 15 gennaio rinvia i termini di cartelle e avvisi e fa slittare di un mese la digital tax

Emergenza Covid: rinviate cartelle e avvisi

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Pubblicato sulla GU del 15 gennaio 2021 e in vigore dallo stesso giorno il decreto legge n. 3/2021 (sotto allegato), contenente misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari.

Il decreto è frutto della straordinaria necessità e urgenza di differire i termini delle notifiche degli atti di contestazione e irrogazione delle sanzioni tributarie così come degli adempimenti e dei versamenti a carico dei contribuenti.

Su proposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Presidente del Consiglio Conte si interviene ancora una volta con la decretazione d'urgenza per rinviare alcuni adempimenti, già differiti durante la prima ondata pandemica. L'obiettivo naturalmente è di andare incontro alle difficoltà dei cittadini, gravemente colpiti, anche dal punto di vista economico oltreché sanitario.

Rinvii delle scadenze del decreto rilancio

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Prorogati ulteriormente i termini indicati dal n. 34/2020 per favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali. In virtù delle modifiche apportate dal decreto n. 3/2021 all'art. 157 del decreto rilancio ecco i nuovi termini da rispettare.

  • Gli atti di accertamento, di contestazione, d'irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, (calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 sono notificati nel periodo compreso tra il 1°febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022, salvo casi d'indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.
  • Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al comma 2. (come ad esempio gli atti di accertamento delle tasse automobilistiche o per l'addizionale erariale della tassa automobilistica o quelli per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari di cui alla tariffa art. 21 DpR n. 641/1972) sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022, salvo casi d'indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.
  • I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del DPR n. 602/1973, sono prorogati di tredici mesi relativamente a quanto indicato nei punti a), b) e c) dello stesso comma.
  • Con riferimento agli atti indicati ai commi 1 e 2 (ossia atti di accertamento, inviti, atti e comunicazioni) notificati entro il 31 gennaio 2022 non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento e ritardata iscrizione a ruolo.

In virtù invece delle modifiche apportate all'art. 152 questi i nuovi termini.

Tra la data di entrata in vigore del decreto, ossia il 15 gennaio 2021 e il 31 gennaio 2021 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di quest'ultima data dall'agente della riscossione e dai soggetti di cui all'art. 52, co. 5, lettera b), del dlgs n. 446/1997 che hanno ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario e altre indennità relative al rapporto di lavoro o d'impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, d'indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Rinvii scadenze del decreto Cura Italia

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Del decreto n. 18/2020 vengono rinviati i termini indicati nel comma 1 dell'art. 68, il quale ora prevede quindi che: "Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 gennaio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli artt. 29 e 30 del dl. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti, oggetto di sospensione, devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159."

Validi atti, provvedimenti, acquisiti interessi di mora

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Il decreto n. 3/2021 precisa però che devono considerarsi validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2021 e il 15 gennaio 2021, data di entrata in vigore del presente decreto e che sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi.

Da considerare acquisiti inoltre, in relazione ai versamenti effettuati nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti, le sanzioni e le somme aggiuntive.

Regole particolari per gli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel predetto periodo all'agente della riscossione.

Rinviata di un mese la digital tax

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L'art. 2 del decreto dispone infine che, per quanto riguarda la digital tax, ossia l'imposta sui servizi digitali "l'imposta dovuta per le operazioni imponibili nell'anno 2020 è versata entro il 16 marzo 2021 e la relativa dichiarazione è presentata entro il 30 aprile 2021."

Scarica pdf Decreto legge n. 3-2021

Foto: 123rf.com
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