Per la Corte qualsiasi intervento su una costruzione realizzata abusivamente, anche di manutenzione, costituisce ripresa dell'attività criminosa originaria e integra un nuovo reato

Reati edilizi e interventi di manutenzione su opere abusive

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Qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l'abuso non sia stato represso, integra un nuovo reato in quanto determina una ripresa dell'attività criminosa originaria. Ciò avviene anche in presenza di interventi di manutenzione ordinaria, trattandosi di una categoria di interventi che comunque presuppone la legittima costruzione dell'edificio su cui si agisce.


Inoltre, per ritenere configurata della contravvenzione di disturbo alla quiete pubblica, non è necessario che l'attitudine "disturbativa" dei rumori sia accertata mediante perizia o consulenza tecnica, ben potendo il giudice fondare il suo convincimento su elementi probatori di diversa natura, come le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti e che superano la soglia della normale tollerabilità.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, terza sezione penale, nella sentenza n. 27993/2020 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso del sostituto procuratore in una vicenda in materia di abuso edilizio.

Sequestro terreno per abuso edilizio e disturbo alla quiete

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Il caso esaminato origina dal rigetto della richiesta di sequestro preventivo avanzata dal P.M. e avente ad oggetto un terreno su cui il proprietario, indagato ex artt. 44 lett. b) d.P.R. n. 380 del 2001 (capi 1 e 2) e 659 c.p., aveva realizzato reiterati interventi di modifica e adeguamento di una pista di motocross per competizioni di tipo agonistico.


Interventi che, secondo l'accusa, erano tra l'altro avvenuti su un'opera (la pista) a sua volta illegittima, perché realizzata nel 1992 in assenza di un valido titolo autorizzativo. L'indagato, gestore del predetto impianto, aveva inoltre causato frequenti rumori, fumi, schiamazzi e odori molesti che arrecavano disturbo al riposo e alle occupazioni dei residenti.


Ciononostante, l'istanza per il sequestro

viene respinta anche dal Tribunale del riesame e la vicenda giunge innanzi alla Suprema Corte. Il procuratore ricorrente ritiene che il giudice a quo avrebbe dovuto ritenere penalmente rilevanti le opere di manutenzione del terreno e di livellamento della pista tramite l'utilizzo di ruspe, in quanto le stesse ricadevano su un'opera illegittima e dunque costituivano una ripresa dell'originaria attività illecita.


Ancora, quanto all'ipotesi di cui all'art. 659 c.p., il giudicante avrebbe indebitamente omesso di valorizzare le dichiarazioni dei numerosi residenti vittime dei disturbi, ritenendo indispensabili elementi non necessari, come l'espletamento di una consulenza tecnica o la misurazione del rumore da parte della P.G. Nell'accogliere il ricorso, la Suprema Corte conferma che la valutazione indiziaria compiuta dal Tribunale del Riesame risulta lacunosa e non coerente con la struttura delle due fattispecie contestate.

Reato la ripresa dell'attività su opere abusive

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Quanto al reato di abuso edilizio, la Cassazione ritiene che il Tribunale avrebbe dovuto approfondire la questione sulla legittimità del titolo autorizzatorio rilasciato dal Comune nel 1992, trattandosi di un accertamento dirimente, nel caso di specie, a prescindere dal decorso della prescrizione di quella specifica condotta. Ciò in quanto, qualora non fosse certa la legittimità del titolo autorizzatorio, sarebbero idonee ad assumere rilievo penale anche mere condotte manutentive.


Sul punto viene richiamato un costante orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. n. 48026/2019, n. 38495/2016), secondo cui, "in tema di reati edilizi, qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l'abuso non sia stato represso, costituisce una ripresa dell'attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consista in un intervento di manutenzione ordinaria, perché anche tale categoria di interventi edilizi presuppone che l'edificio su cui si interviene sia stato costruito legittimamente".


Pertanto, nel caso di specie, la valutazione del Tribunale avrebbe dovuto concernere non tanto la tipologia delle opere eseguite, certe nella loro esistenza, ma piuttosto la loro qualificabilità come prosecuzione di un'attività edilizia abusiva, il che avrebbe richiesto un puntuale e adeguato accertamento rispetto alla legittimità del titolo (peraltro "provvisorio") rilasciato nel 1992 dal Comune su un'area con destinazione agricola.

Disturbo della quiete pubblica: non indispensabili perizia o consulenza tecnica

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Quanto al reato ex art. 659 del codice penale, invece, il Collegio critica la valutazione del giudice a quo, soffermatasi su aspetti ultronei rispetto alla struttura della fattispecie contestata, come l'assenza di misurazioni tecniche dei rumori o la distanza dalle abitazioni delle persone offese.


Sul punto, non si è tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui (cfr. Cass. n. 20954/2011 e n. 11031/2015), "ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 659 c.p., l'attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone non va necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica, ma ben può il giudice fondare il suo convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, sicchè risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilità".


Infatti, poiché la contravvenzione contestata ha natura di illecito di pericolo presunto, non è richiesta la prova dell'effettivo disturbo di più persone, essendo sufficiente l'idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato, con la conseguenza che la dimostrazione del disturbo può essere liberamente raggiunta, purché il convincimento del giudice sia sorretto da adeguata motivazione (cfr. Cass. n. 45262/2018).


L'esclusione della configurabilità del reato, peraltro in sede cautelare reale, è stata dunque fondata su considerazioni che prescindono da un approfondito confronto con le molteplici risultanze investigative segnalate dal P.M. nell'appello cautelare, tra cui un numero significativo di dichiarazioni convergenti e precise dei soggetti interessati dai diffusi rumori molesti, eventualmente riscontrate anche da un accertamento in loco della Polizia Giudiziaria, di cui non può essere sminuita la rilevanza, soprattutto in questa fase del procedimento penale, come invece ha fatto il Tribunale.

Scarica pdf Cassazione Penale, sentenza 27993/2020

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