Chi consente ai bambini di chiedere l'elemosina per strada va punito piu' severamente per il reato di maltrattamento in famiglia, e non per impiego di minori nell'accattonaggio. Lo chiede la Corte di Cassazione che sottolinea come il comportamento di chi permette ai bambini di mendicare va equiparato a quello di un genitore che non si prende cura del proprio figlio e lo maltratta. Non importa se "non c'e' danno all'integrita' fisica o psichica" del minore. Nessuna attenuante, poi, in riferimento alla "cultura arretrata e poco sensibile alla valorizzazione e alla salvaguardia dell'infanzia" propria di quanti mendicano per le strade, in quanto questa abitudine "e' l'espressione di una piu' complessa condizione di vita caratterizzata da mancanza di affettivita' familiare". La linea dura e' stata applicata nei confronti di un magrebino di 35 anni, Boubaid B.B., residente a Torino da parecchi anni e dipendente Fiat, al quale era stato affidato il nipote Yassine, non ancora 14enne, per essere inserito nell'ambiente scolastico. Lo zio, invece, non solo non mandava a scuola il nipote ma, come si legge nella sentenza 3419 della Sesta sezione penale che ha respinto il ricorso del magrebino, gli faceva "trascorrere l'intera giornata fuori casa, malvestito, per le strade cittadine", facendogli praticare "il commercio ambulante di fazzoletti" e imposessandosi del "magro guadagno che giornalmente" il ragazzino realizzava.
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