Carcere preventivo per chi sfrutta i baby mendicanti mandandoli sulla strada a chiedere l'elemosina. La linea dura arriva dalla Corte di Cassazione che, nel confermare la custodia cautelare in carcere disposta dal gip nei confronti di Robert M., 34enne indagato per avere sfruttato l'accatttonaggio di minorenni, ha chiarito che 'la finalita' di sfruttamento non e' esclusa dall'eventualita' che un margine degli introiti dell'accattonaggio vada a beneficio delle persone offese dal reato'. Determinante, invece, sottolinea la Quinta sezione penale nella sentenza 43868, 'e' lo stato di soggezione in cui' i baby mendicanti 'versano, essendo sottoposti all'altrui potere di disposizione, che si estrinseca nell'esigere, con violenza fisica o psichica, prestazioni sessuali o lavorative, accattonaggio o altri obblighi di fare'. Invano Robert. M., per il quale il Tribunale della Liberta' di Firenze, nel marzo 2005, aveva disposto il carcere preventivo si e' rivolto alla Suprema Corte, sostenendo che non si poteva parlare di sfruttamento dal momento che i minorenni 'traevano utili dall'accattonaggio'. La Suprema Corte ha dichiarato 'inammissibile' il ricorso dell'uomo che resta dunque in carcere con l'accusa di avere sfruttato i baby mendicanti.
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