Pronto lo schema di decreto che, nell'attuare il Regolamento UE n. 655/2014 consente al creditore di sequestrare i conti del debitore in tutta l'Unione

Pronto lo schema di decreto sul sequestro conservativo dei conti correnti bancari

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Elaborato e in attesa di esame da parte del Consigli dei Ministri lo schema del decreto legislativo (sotto allegato con relativa relazione illustrativa) che attua le disposizioni del Regolamento Europeo n. 655/2014 (sotto allegato), che disciplina la procedura per l'emissione dell'ordinanza di sequestro conservativo dei conti correnti bancari di coloro che hanno debiti di natura commerciale e civile, per permettere ai creditori di recuperare i crediti vantati anche oltre frontiera.

Ricerca delle informazioni

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La prima fase della procedura prevede ovviamente la ricerca dei conti correnti bancari del debitore.

A dare l'autorizzazione per procedere alle ricerche telematiche è il Presidente del Tribunale in cui il debitore ha la sede, il domicilio o la residenza. Nel caso in cui il debitore non abbia residenza in Italia competente a dare l'autorizzazione è il Presidente del Tribunale di Roma.

La ricerca avviene nella modalità previste dall'art 492 bis c.p.c, che disciplina la "Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare."

Nel caso in cui le strutture tecnologiche per l'accesso alle banche dati non dovessero risultare funzionanti, l'ufficiale giudiziario ottiene le informazioni relative dai loro gestori.

Esecuzione dell'ordinanza europea di sequestro conservativo

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L'ordinanza europea di sequestro conservativo viene eseguita nelle modalità stabilite dal codice di procedura civile

previste per il pignoramento presso terzi, dopo le necessarie notificazioni e comunicazioni al debitore. Al creditore che ha ottenuto l'ordinanza di sequestro sui conti correnti del debitore però non si applica quanto previsto dal comma 1 dell'art. 156 disp. att. c.p.c, il quale prevede che: "Il sequestrante che ha ottenuto la sentenza di condanna esecutiva prevista nell'articolo 686 del codice deve depositarne copia nella cancelleria del giudice competente per l'esecuzione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione, e deve quindi procedere alle notificazioni previste nell'articolo 498 del codice."

Impugnazione del provvedimento negativo

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Qualora il giudice competente respinga in tutto o in parte la domanda di sequestro conservativo dei conti correnti bancari, è necessario ricorrere al Tribunale in composizione collegiale, di cui però non può fare parte il giudice che ha rigettato l'istanza.

Ricorsi e impugnazioni

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Per quanto riguarda i mezzi di ricorso del debitore verso l'ordinanza di sequestro conservativo contemplati dall'art. 33 del Regolamento UE, è competente il giudice che ha emesso l'ordinanza di sequestro. Per l'opposizione all'esecuzione dell'ordinanza di sequestro è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la sede o la residenza.

Il creditore e il debitore possono impugnare le decisioni assunte dal giudice in caso di ricorso del debitore verso l'ordinanza di sequestro conservativo, la sua esecuzione e verso l'istanza di revoca o modifica avanzate dal creditore o dal debitore, proponendo reclamo ai sensi dell'art. 660 terdecies c.p.c, utilizzando il modulo apposito di cui all'allegato IX del Regolamento.

Nei giudizi di cui al capo IV del Regolamento, che contemplano i ricorsi sopra menzionati, le parti stanno in giudizio con l'assistenza di un difensore.

Lo schema del decreto contiene infine disposizioni specifiche per quanto riguarda il contributo unificato da versare nelle diverse fasi di esecuzione dell'ordinanza di sequestro.

Leggi anche Legge delega europea: ok definitivo, cosa cambia

Scarica pdf Schema dlgs Regolamento UE 655-2014
Scarica pdf Relazione illustrativa
Scarica pdf Regolamento Europeo n. 655-2014

Foto: 123rf.com
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