Infezione nosocomiale. Tutela del paziente, adempimenti della struttura sanitaria e responsabilità in occasione di intervento chirurgico

Scopo dell'arte medica

[Torna su]

Argomento delicato e tecnicamente non proprio semplice, che spesso fa discutere la classe forense ma soprattutto la classe medica.

Si perchè, in astratto, può essere facile puntare il dito, a prescindere, contro gli operatori sanitari nel momento in cui costoro si apprestano all'esecuzione della loro attività e la portano a termine, magari con un danno finale.

Tutti sappiamo che l'arte medica ha, per sua natura, il fine di curare, preservare e migliorare le condizioni di salute del paziente.

Dunque, in generale, quando si parla di responsabilità medica è sempre consigliabile grande prudenza nel valutare ogni aspetto di questa presunta colpa, ciò sia per evitare liti infondate, sia anche per tutelare la stragrande parte della classe medica che sempre si presenta all'altezza della situazione ed è, pertanto, assolutamente idonea a svolgere le attività di cura dette.

Tutela del paziente

[Torna su]

Tutto questo non vuol tradursi in una dichiarata assenza di tutela per il malcapitato paziente che rimane danneggiato in ambito operatorio.

Insomma, non vuol dire che la sfortunata persona che riporti un danno in occasione di un intervento ospedaliero non possa azionare il proprio diritto al risarcimento, reclamando il ristoro per gli ingiusti patimenti subiti.

Ecco che, nel caso in cui il paziente danneggiato si trovi a dover affrontare un intervento chirurgico, graverà sulla struttura sanitaria la relativa responsabilità contrattuale, mentre su di lui graverà l'onere di provare, anche al limite in via presuntiva, il contagio in ospedale oltre, evidentemente, al danno patito.

Adempimenti della struttura sanitaria

[Torna su]

Gli adempimenti cui la struttura è chiamata, in occasione di intervento chirurgico, sono diversi: tra questi vi è l'obbligazione di garantire la sterilità dell'attrezzatura chirurgica e, più in generale, dell'ambiente operatorio dove si svolge l'intervento.

Su questo fronte le norme sono chiare e lo stesso orientamento della Cassazione civile è inequivoco: la specifica questione della sterilità delle attrezzature è così importante, cruciale e delicata che porta a ritenere orizzontalmente estesa questa obbligazione della struttura sanitaria anche all'opera dei collaboratori del chirurgo, arrivando a toccare quindi la condotta professionale del preposto alla sterilizzazione della sala operatoria e dei ferri chirurgici.

In quest'ottica, ben si inquadra la vicenda della possibile infezione nosocomiale.

Ad esempio: lo stafilococco aureo è un batterio di frequente, anche se non di esclusiva, origine nosocomiale, fatto questo ormai acquisito e ritenuto pacifico in giurisprudenza.

Noto è, poi, che il batterio segnalato è particolarmente resistente agli antibiotici, fatto che implica a monte una particolare attenzione alla sterilità di tutto l'ambiente operatorio, proprio perchè l'insorgenza di un'infezione del tipo descritto resta una circostanza assolutamente prevedibile.



Altre informazioni?

Contatta l'Avv. Francesco Pandolfi

3286090590

avvfrancesco.pandolfi66@gmail.com

Francesco Pandolfi
E-mail: francesco.pandolfi66@gmail.com - Tel: 328.6090590
Recapiti: Via Giacomo Matteotti 147, 4015 Priverno LT
Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
Altre informazioni su questo argomento? Richiedi una consulenza all'Avv. Pandolfi

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: