La Cassazione conferma la condanna ex art. 570 c.p., irrilevanti le sporadiche contribuzioni. Nessuna revisione della condanna se le medesime condotte sono diversamente qualificate in altro processo

Mantenimento e violazione degli obblighi di assistenza familiare

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Rischia una condanna per violazione degli obblighi di assistenza familiare il genitore che non versa l'importo mensile stabilito per il mantenimento dei figli in sede di separazione, nonostante abbia nel tempo provveduto sporadicamente ad acquistare loro vestiario, a pagare viaggi o altre spese voluttuarie.


Tanto si desume dalla sentenza n. 25593/2020 (sotto allegata) con cui la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un padre condannato per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, ex art. 570, commi 1 e 2, del codice penale, contestatogli come commesso in danno dei figli minori.


L'uomo aveva promosso richiesta di revisione della sentenza di condanna, dichiarata inammissibile dal giudice a quo, ritenendo inconciliabili i fatti accertati con quelli stabiliti in altra successiva dello stesso Tribunale, avente ad oggetto analoga imputazione, ma questa volta estesa anche alla posizione del coniuge separato e contestatagli con riguardo a un periodo immediatamente successivo a quello del primo processo.

Condannato chi non versa mantenimento seppur contribuisca in altro modo

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Questa decisione su cui si sofferma il ricorrente, lo aveva invece assolto per insussistenza del fatto ascrittogli. Il giudice, nonostante l'inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione personale dei coniugi, aveva riconosciuto come l'uomo aveva comunque "continuato a contribuire in altro modo al sostentamento dei propri figli".


Ciò era risultato dalle testimonianze rese da questi ultimi nel corso del dibattimento del secondo processo, ma non del primo, secondo le quali egli aveva assicurato dal momento della separazione che essi avessero da mangiare, vestiti, libri scolastici, qualche visita medica e la paghetta settimanale.


In realtà, l'ordinanza impugnata ha ritenuto che le emergenze probatorie risultanti nel secondo giudizio dalla deposizione dei due figli fossero di fatto sovrapponibili a quanto riferito nel corso del primo giudizio dalla coniuge separata.


In tale sede, infatti, la donna aveva espressamente riconosciuto che l'imputato, pur avendo omesso di versare l'importo mensile pari a 1.000 euro stabilito per il mantenimento dei figli in sede di separazione, aveva nel tempo comunque provveduto "ogni tanto al vestiario dei figli, a pagare loro viaggi e altre spese voluttuarie".


Pertanto, il primo giudice aveva già acquisito e differentemente valutato il dato fattuale correlato alle testimonianze rese dei minori nel secondo processo.

Irrilevanti le sporadiche contribuzioni

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Ciononostante, in Cassazione l'uomo continua a ritenere che il fatto posto a fondamento della sentenza di condanna, e cioè "il non aver assolto all'obbligo di mantenimento dei figli", non poteva conciliarsi con i fatti stabiliti nella sentenza di assoluzione, che aveva accertato che egli aveva assolto agli obblighi di mantenimento "sin dal momento della separazione".


Il ricorso viene tuttavia giudicato inammissibile dalla Suprema Corte in quanto l'ordinanza impugnata rileva puntualmente, senza che a ciò si contrapponga specifica e contraria deduzione, che il profilo relativo alle sporadiche contribuzioni del padre era già stato valutato nella sentenza di condanna. Ancora, tale provvedimento precisa chiaramente che la diversa soluzione cui è pervenuta la successiva sentenza di proscioglimento non discendeva dall'accertamento di una diversa base fattuale, ma dalla diversa considerazione della valenza giuridica di quegli apporti, più o meno occasionali, sulla cui esistenza non vi è mai stato contrasto.


Per gli Ermellini, inoltre, va escluso che possa dar luogo a revisione la diversa qualificazione giuridica delle medesime condotte, o di condotte del tutto analoghe tenute nello stesso contesto operativo, da parte di due sentenze, non rappresentando a tal fine base valida il contrasto dedotto tra le valutazioni del materiale probatorio e non rispetto all'accertamento di fatti tra loro inconciliabili (cfr. Cass. n. 42950/2019, n. 15796/2014).

Scarica pdf Cassazione Penale, sentenza n. 25593/2020

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