La Corte di cassazione, analizzando la responsabilità di un odontoiatra, si è soffermata sul duplice ciclo causale nei giudizi di malasanità

Conseguenze della distribuzione dell'onere della prova nella responsabilità medica

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Nei giudizi di responsabilità medica, il medico e il paziente sono gravati da un differente onere della prova e, quindi, il fatto ignoto ricade sull'uno o sull'altro a seconda di cosa sia rimasto non dimostrato.

A soffermarsi sulla questione, di recente, è stata la sentenza numero 18102/2020 della Corte di Cassazione qui sotto allegata.

La prova da fornire

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Nel dettaglio, il paziente, per i giudici, deve dimostrare di aver subito un danno e che questo sia collegato causalmente alla condotta del sanitario nella sua materialità.

Negare un tale assunto significherebbe "espungere dalla fattispecie costitutiva del diritto l'elemento della causalità materiale".

Solo fornita tale prova, sorgono gli oneri probatori in capo al sanitario, che deve a questo punto dimostrare:

  • o l'adempimento;
  • o che l'inadempimento è derivato da impossibilità di svolgere la prestazione per causa a lui non imputabile.

I cicli causali nella responsabilità medica

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Nella responsabilità medica quindi il ciclo causale è duplice:

  • uno relativo all'evento dannoso, che si colloca a monte;
  • l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, che si colloca a valle.

Il fatto ignoto

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Ciò detto, vediamo su chi grava il fatto ignoto, considerato che, a seconda delle circostanze, a farsene carico è il sanitario o il paziente.

Su quest'ultimo, il fatto ignoto grava quando a non essere dimostrata è la causa dell'evento danno.

Invece, quando tale causa risulta provata anche mediante presunzioni, ma non è dimostrato che essa era imprevedibile e inevitabile, è il medico che si fa carico delle conseguenze sfavorevoli.

Scarica pdf sentenza Cassazione numero 18102/2020
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf
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