Per gli Ermellini, nessun risarcimento per l'utente che resta senza linea fissa per diversi mesi. Non poter usare il telefono non lede un diritto fondamentale della persona

Risarcimento per mancato utilizzo linea telefonica

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Con l'ordinanza n. 17894/2020 (sotto allegata) la Cassazione nega il risarcimento a un soggetto rimasto senza la linea fissa del telefono perché tale diritto non assurge al rango di un diritto fondamentale della persona meritevole di risarcimento.

Tutto ha inizio quando un soggetto stipula un contratto telefonico per l'utenza fissa con una nuova compagnia telefonica. Prima però che tale contratto diventi operativo ha un ripensamento e recede. La vecchia società però non provvede immediatamente a ripristinare il servizio. Per dette ragioni l'uomo conviene il giudizio il suo precedente gestore telefonico, chiedendo che venga condannato a risarcirgli i danni patiti a causa dell'impossibilità di utilizzare la linea fissa per diversi mesi. Il Giudice di Pace accoglie la domanda e condanna la società a pagare 200 euro a titolo di indennizzo per il disservizio e 2000 euro per il risarcimento del danno.

La sentenza viene appellata dalla società telefonica e il tribunale accoglie il gravame, ritenendo non provato il danno patrimoniale e non risarcibile il danno non patrimoniale in quanto non ricorre nessuna delle ipotesi contemplate dall'art 2059 c.c., il quale prevede che: "Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge."

Non poter usare il telefono lede un diritto fondamentale?

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Soccombente in appello, l'uomo decide quindi di ricorrere in cassazione innanzi alla quale solleva un unico motivo di ricorso. Per il ricorrente il Tribunale ha errato nel ritenere non risarcibile in suo favore il danno non patrimoniale solo perché, a suo dire, la società non ha leso alcun diritto costituzionalmente garantito. Con l'evoluzione della società e dell'individuo il mezzo telefonico in particolare rientra sicuramente tra i mezzi di sussistenza contemplati dall'art. 570 c.p. comma 2, n. 2 anche in base a quanto affermato dalla Cassazione n. 45809/2008. Nel caso di specie poi il danno non può ritenersi lieve perché il disservizio si è protratto per diversi mesi.

Senza telefono? Non si lede alcun diritto fondamentale

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La Cassazione però, con l'ordinanza n. 17894/2020 rigetta il ricorso, precisando che il danno non patrimoniale è risarcibile solo in due casi:

  • quando il risarcimento è espressamente previsto dalla legge;
  • quando il fatto illecito viola un diritto fondamentale della persona.

Vero per la Corte che, come affermato dal ricorrente, i diritti fondamentali della persona costituiscono un catalogo "aperto" destinato ad arricchirsi con il tempo. Solo di recente infatti hanno assunto tale rango il diritto alla riservatezza, all'oblio e all'identità digitale, mentre altri, ormai desueti lo hanno perso. Questo però non significa che ogni volta in cui l'evoluzione tecnologica sforna "nuovi commoda" il diritto ad utilizzarli assurga automaticamente a diritto fondamentale della persona.

Affinché una situazione giuridica soggettiva possa considerarsi diritto fondamentale della persona è infatti necessario che ricorrano due requisiti.

  • Il primo è che il diritto riguardi la persona e non il suo patrimonio. La rinuncia forzosa a godere di un bene non può considerarsi come una lesione della persona, perché il telefono non è un bene essenziale per la sopravvivenza come l'acqua, il cibo, la casa e i farmaci. Solo l'impossibilità di godere di questi beni primari integra una violazione di un diritto fondamentale.
  • Il secondo invece è che il diritto sia "fondamentale", ossia che non si possa sopprimere senza limitare la dignità e la libertà della persona.

Evidente che l'impossibilità di usare il telefono non lede la dignità della personala sua libertà né il suo diritto di comunicare, visto che si può ricorrere a un telefono sostituivo. Chiaro quindi che il ricorrente confonde il diritto di comunicare con quello all'uso del telefono, che a differenza del primo non gode di una copertura costituzionale.

Non valgono le puntualizzazioni con cui il ricorrente fa presente che ad essere interrotta è stata una linea fissa, che non aveva altri mezzi di comunicazione e che la zona in cui abita notoriamente non è coperta da altri servizi di comunicazione. Per la Cassazione il guasto alla linea fissa, indipendentemente dalla sua durata, non viola un diritto fondamentale della persona, per cui nessun risarcimento è dovuto.

Scarica pdf ordinanza Cassazione n. 17894/2020

Foto: 123rf.com
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