La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 38017/2006) ha stabilito che chi viene sorpreso a effettuare gare di velocità con la propria auto sulle strade rischia la confisca del mezzo. I Giudici del Palazzaccio, nella sentenza presa in esame, hanno precisato che "malgrado la norma incriminatrice contestata sia stata abrogata (dal d.l. 27 giu. 2003 convertito nella l. 1 ago. 203 n. 214) non per questo viene meno la punibilità del fatto perché la legge indicata ha introdotto analoga fattispecie incriminatrice (art. 9 ter del d.lgs. 285/92) più grave di quella precedente non solo perché la pena è stata aumentata ma altresì per la trasformazione della fattispecie da contravvenzione a delitto" e che "quanto alla confisca del veicolo si osserva che la precedente normativa (e in modo ancor più evidente quella vigente) la confisca del veicolo utilizzato per gara aveva natura obbligatoria (non si può infatti interpretare diversamente l'espressione, sia pure atecnica, è punito con l'arresto… nonché con la confisca del veicolo con il quale è stata commessa la violazione)". Con questa decisione la Corte, rigettando il ricorso di un giovane, ha confermato la sentenza
resa dal Tribunale di Torino che lo aveva condannato "per aver gareggiato in velocità alla guida di un' autovettura con i conducenti di altri veicoli a motore", violando così l'art. 141, comma 9 del Nuovo Codice della Strada.
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