Avv. Cristina Matricardi |

Cassazione: gare di velocità con le auto? Si rischia la confisca del mezzo

La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 38017/2006) ha stabilito che chi viene sorpreso a effettuare gare di velocità con la propria auto sulle strade rischia la confisca del mezzo. I Giudici del Palazzaccio, nella sentenza presa in esame, hanno precisato che “malgrado la norma incriminatrice contestata sia stata abrogata (dal d.l. 27 giu. 2003 convertito nella l. 1 ago. 203 n. 214) non per questo viene meno la punibilità del fatto perché la legge indicata ha introdotto analoga fattispecie incriminatrice (art. 9 ter del d.lgs. 285/92) più grave di quella precedente non solo perché la pena è stata aumentata ma altresì per la trasformazione della fattispecie da contravvenzione a delitto” e che “quanto alla confisca del veicolo si osserva che la precedente normativa (e in modo ancor più evidente quella vigente) la confisca del veicolo utilizzato per gara aveva natura obbligatoria (non si può infatti interpretare diversamente l'espressione, sia pure atecnica, è punito con l'arresto… nonché con la confisca del veicolo con il quale è stata commessa la violazione)”. Con questa decisione la Corte, rigettando il ricorso di un giovane, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Torino che lo aveva condannato “per aver gareggiato in velocità alla guida di un' autovettura con i conducenti di altri veicoli a motore”, violando così l'art. 141, comma 9 del Nuovo Codice della Strada.

Leggi la sentenza

Corte di Cassazione, Quarta Sezione Penale, Sentenza n. 38017/2006

La corte osserva: F.E. ha proposto ricorso contro la sentenza 5 dic. 205 del tribunale di Torino che ha applicato nei suoi confronti la pena concordata tra le pareti per il reato di cui all’art. 141 co. 9 del d.lgs. 285/92 [1] per aver gareggiato in velocità, alla guida di un’autovettura, con i conducenti di altri autoveicoli.

Il ricorrente, come unico motivo di ricorso, deduce il vizio di motivazione sulla confisca dell’autovettura rilevando che il medesimo giudice, nei confronti dei coimputati, non aveva disposto la confisca con palese disparità di trattamento.

Inoltre non avrebbe tenuto conto degli ottimi precedenti, della sua personalità, dell’occasionalità del fatto e del buon comportamento processuale.

Il ricorso, ai limiti dell’ammissibilità, è comunque infondato.

Va premesso che, malgrado la norma incriminatrice contestata sia stata abrogata (dal d.l. 27 giu. 2003 convertito nella l. 1 ago. 203 n. 214) no per questo viene meno la punibilità del fato perché la legge indicata ha introdotto analoga fattispecie incriminatrice (art. 9 ter del d.lgs. 285/92) più grave di quella precedente non solo perché la pena è stata aumentata ma altresì per la trasformazione della fattispecie da contravvenzione a delitto.

Quanto alla confisca del veicolo si osserva che la precedente normativa (e in modo ancor più evidente quella vigente) la confisca del veicolo utilizzato per gara aveva natura obbligatoria (non si può infatti interpretare diversamente l’espressione, sia pure atecnica, è punito con l’arresto… nonché con la confisca del veicolo con il quale è stata commessa la violazione).

Ma anche a voler ritenere che la confisca f0osse da ritenere soltanto facoltativa il giudice di merito ha implicitamente motivato sulla pericolosità della disponibilità dell’autovettura impiegata per una gara di velocità.

In ogni caso si osserva che la circostanza che nei confronti di coimputati non sia stata disposta la confisca è del tutto irrilevante nel presente giudizio così come i rilievi sulla personalità del ricorrente.

Per le considerazioni svolte il ricorso deve essere rigettato.

Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La corte suprema di cassazione, sezione IV penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma, 19 ott. 2006.


Depositata in Cancelleria il 20 dicembre 2006.



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