La durata del matrimonio è un fattore rilevante in materia di assegno divorzile, potendo essere valutato al fine di ridurre o negare l'esborso

Breve durata del matrimonio? A rischio l'assegno di divorzio

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Anche la durata del matrimonio è un fattore rilevante in materia di assegno divorzile. In relazione a tale criterio l'esborso potrebbe essere a rischio qualora l'unione sia durata poco, potendo giungere addirittura al punto da poter essere negato. È quanto accaduto nella recente vicenda portata all'attenzione del Tribunale di Verona che, con una sentenza del 15 maggio 2020 (est. Dott.ssa Virginia Manfroni), non ha confermato l'assegno divorzile, tra le altre cose proprio in virtù del fattore "tempo".


Il Tribunale, infatti, ha negato la spettanza dell'assegno riconosciuto alla ex moglie, disoccupata di 59 anni, in quanto la breve durata del matrimonio, appena tre anni, avrebbe impedito il consolidamento dei doveri di solidarietà e assistenza familiare.


Ma questo non è l'unico elemento preso in considerazione dal provvedimento, che si è soffermato anche sulla situazione patrimoniale del coniuge obbligato, pensionato, ritenendo che la sua precaria condizione economica fosse inidonea a giustificare un permanente sacrificio delle proprie limitate disponibilità


Il Tribunale ha dunque valorizzato la funzione assistenziale dell'assegno divorzile ai sensi dei principi costituzionali (ex artt. 2, 3 e 29) e ha rimarcato come la mancanza di mezzi adeguati debba inquadrarsi alla luce della ripartizione dei ruoli endofamiliari che hanno causato la disparità reddituale al momento dello scioglimento del vincolo

I principi espressi dalle Sezioni Unite

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In realtà, il fattore "durata" del matrimonio è un elemento che è stato valorizzato in diverse occasioni dalla giurisprudenza, anche di legittimità, in applicazione dei principi espressi dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 18287/2018 secondo cui all'assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa.


In particolare, la Suprema Corte ritiene che il riconoscimento dello stesso richieda l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.


Accertamento che avviene in applicazione dei criteri di cui alla Legge n. 898/1970 e che costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, e, in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.


La durata del matrimonio viene dunque ritenuta un fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, in quanto appare evidente come maggiore sia stata la durata del matrimonio e consequenzialmente rilevante l'apporto di ciascuno alla formazione delle sostanze comuni e allo sviluppo delle capacità reddituali dell'altro coniuge (cfr. Tribunale Vicenza, n. 2328/2019)

Cassazione su assegno divorzile e breve durata del matrimonio

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Nella sentenza n. 12021/2019 la Corte di Cassazione ha confermato il provvedimento della Corte d'Appello di revoca dell'assegno di mantenimento in precedenza riconosciuto a una donna e posto a carico del marito.

In particolare, la Corte ha condiviso le valutazioni del giudice a quo che ha valorizzato come l'ex non avesse subito un apprezzabile deterioramento delle proprie condizioni economiche e, pur propendendo per il carattere assistenziale dell'assegno divorzile, ha osservato che la breve durata della vita in comune, non caratterizzata dalla nascita dei figli, era tale da escludere che avesse avuto efficacia condizionate sulla formazione del patrimonio delle parti, ove ritenuto astrattamente valutabile quanto all'an debeatur.

Aspetti contro i quali la signora non aveva effettuato contestazioni idonee in sede di legittimità, essendosi focalizzata sulla sola disparità dei redditi attuali, senza in alcun modo soffermarsi o smentire la valutazione compiuta in merito alla breve durata della convivenza e alla non incidenza sulla formazione del patrimonio delle parti.

Nell'ordinanza n. 10647/2020, invece, la Suprema Corte ha accolto il ricorso di un marito finalizzato a ottenere la riduzione dell'assegno di divorzio, essendo intervenuta la sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi rispetto all'assetto definito in sede di divorzio.


Leggi anche: Assegno di divorzio ridotto se il matrimonio dura poco e lei eredita

Nel caso di specie, la Corte d'Appello non ha valutato elementi importanti come la sopravvenuta disponibilità di redditi in favore della ex moglie (a seguito di una cospicua eredità ricevuta), dei sopravvenuti oneri del marito a seguito del nuovo matrimonio e neppure ha tenuto conto della breve durata del matrimonio (sei anni nel caso di specie) che la Cassazione sottolinea essere uno dei nuovi principi giurisprudenziali di cui il giudice deve tenere conto nel momento in cui è chiamato a riconoscere o modulare l'assegno di divorzio.


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