Per la Cassazione, se gli eredi non dimostrano che il conto da cui la badante ha prelevato la metà dei soldi era intestato solo al padre, è presunta la contitolarità

Badante condannata a restituire prelievi dal conto del de cuius

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Con l'ordinanza n. 15966/2020 (sotto allegata) la Cassazione sancisce che, qualora non si riesca a fornire la prova relativa alla provenienza esclusiva del denaro presente su un conto cointestato da uno dei due titolari, la contitolarità è presunta. Principio affermato al termine di una vicenda che ha visto come parti contrapposte una badante e i figli dell'uomo di cui la donna si prendeva cura.

La controversia tra le parti si accende particolarmente nel momento in cui la Corte d'Appello rigetta l'impugnazione della badante nei confronti degli eredi del soggetto defunto, contro la sentenza che ha revocato il decreto ingiuntivo opposto dagli stessi e che ha condannato la donna a restituire la somma di 14.428, 91 euro nella misura di 1/5 ciascuno. Importo compensabile con il Tfr dovuto alla lavoratrice, che ha comportato quindi a carico degli opponenti l'obbligo di versarle la somma di 618,55 euro per la parte di Tfr non rientrante nella compensazione.

In sede di gravame è emerso infatti che il de cuius aveva versato su un conto estero più di 49.000 euro, da cui la badante aveva prelevato 24.000 euro, essendo cointestato ai due soggetti. I versamenti riportavano come causale "contratto di lavoro" e "aiuto economico", ragion per la badante non era legittimata a trattenere i suddetti importi. In relazione alla dicitura "contratto di lavoro" la donna ha infatti ammesso di aver sempre ricevuto i pagamenti regolarmente, tranne il Tfr. Il datore quindi non aveva debiti nei suoi confronti.

La regolare puntualità dei pagamenti mensili delle retribuzioni stride pertanto con il versamento di 20.000 euro nell'intervallo di due mesi, anche alla luce della misura della retribuzione pattuita, inoltre l'indicazione nella causale "aiuto economico" portano qualificare come gratuita la prestazione patrimoniale, qualificabile giuridicamente come una donazione non di modico valore. Natura donativa che caratterizza anche il prelievo di 24.000 euro, anche se in questo caso trattasi piuttosto di donazione indiretta.

Conto corrente cointestato a de cuius e badante

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La badante nell'impugnare la decisione del Giudice d'Appello solleva ben sette motivi di ricorso, tra i quali assumono particolare rilievo il quarto e il sesto.

  • Nel quarto sostiene che i giudici hanno erroneamente e senza adeguata motivazione escluso la contitolarità del conto corrente, che l'avrebbe legittimata al prelievo dei 24 mila euro, corrispondenti a poco meno della metà di quanto era presente sullo stesso.
  • Con il sesto invece fa presente di aver prodotto un documento, mai contestato dalle controparti, relativo a un conto accesso dal de cuius e da cui si evince in sostanza che il bonifico di 10.000 euro non sia mai pervenuto nella sua materiale disponibilità.

Il conto corrente è cointestato salvo prova contraria degli eredi

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La Cassazione con l'ordinanza n. 15966/2020 si limita ad accogliere il quarto e il sesto motivo del ricorso, dichiara assorbiti il quinto e il settimo e inammissibili i restanti, cassa la sentenza e rinvia alla Corte d'Appello anche per le spese del giudizio di legittimità.

In relazione al quarto motivo del ricorso gli Ermellini rilevano che la badante in sede d'appello "aveva reiterato la presunzione di proprietà in parti uguali ex art. 1101 e 1298 c.c delle somme cointestate relativamente al conto acceso presso la banca (…) per poi assumere solo ed esplicitamente, per mera ipotesi, in ogni caso, la natura di donazione indiretta della cointestazione con riferimento alle somme che avrebbero dovuto risultare provate essere versate dal solo" de cuius, fatti in relazione ai quali aveva lamentato quindi la violazione delle norme sul giusto processo, "un'utilizzazione a contrario delle presunzioni di legge contro il dettato normativo", che hanno condotto a una sentenza irrispettosa del principio del contraddittorio e della parità delle parti nel processo.

Tutte eccezioni sulle quali la Corte d'Appello non si è pronunciata, omettendo in particolare di esprimersi sulla presunzione legale sollevata dalla ricorrente e sulla quale gli eredi avrebbero dovuto fornire prova contraria. Era infatti loro onere provare che il denaro sul conto proveniva solo dal padre.

Per quanto riguarda il sesto motivo invece, con cui la ricorrente ha denunciato l'omessa pronuncia della Corte sull'estratto scalare del conto accesso e intestato al de cuius, da cui si evince "la restituzione da parte della ordinante banca estera, dell'importo di 10.000" la Corte rileva come in effetti parte avversaria non abbia mai contestato il documento e quindi il fatto che, come si deduce dallo stesso, tale somma non sia mai entrata nella materiale disponibilità della donna.

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Scarica pdf ordinanza Cassazione n. 15966/2020

Foto: 123rf.com
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