In una nuova circolare l'Inps chiarisce le modalità di erogazione degli assegni familiari per i lavoratori beneficiari dell'Assegno Ordinario del Fondo di integrazione salariale sorretto dalla causale

Anf, nuove modalità di gestione domande

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Con la circolare n. 88 del 20 luglio 2020 (in allegato) l'Inps illustra le novità apportate dal decreto Rilancio con riferimento alle misure di sostegno del reddito al sistema di gestione degli assegni al nucleo familiare (ANF) per i percettori di assegno ordinario a carico del Fondo di integrazione salariale e dei Fondi bilaterali, chiarendo e specificando quando e perché la legge riconosce il recupero degli ANF per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa dell'emergenza sanitaria da covid 19.

Cassa integrazione, a chi vanno gli assegni nucleo familiare

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Secondo il dl Rilancio ai beneficiari dell'assegno ordinario (ASO) concesso per la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a seguito dell'emergenza Coronavirus, è riconosciuto l'assegno per il nucleo familiare (ANF) in relazione al periodo di paga adottato, condizioni e orari di lavoro dei destinatari della misura.

In concreto il riconoscimento dell'assegno al nucleo familiare opera "con riferimento agli assegni ordinari concessi dai Fondi di solidarietà, dal Fondo di integrazione salariale e dai Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e di Bolzano-Alto Adige" e "per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020", ovvero quando a seguito del lockdown molte attività sono state sospese o interrotte e, quindi, diversi contribuenti sono rimasti senza lavoro.

Assegni nucleo familiare, erogazione

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L'assegno al nucleo familiare potrà essere erogato sia come conguaglio, sia come pagamento diretto. In caso di conguaglio toccherà alle imprese il pagamento sia l'assegno ordinario, sia della prestazione accessoria ANF. I datori di lavoro potranno recuperare successivamente le somma anticipate. Nel caso di pagamento diretto dell'assegno ordinario da parte dell'Inps, i datori di lavoro presenteranno domanda attraverso il modulo "SR41", indicando la somma spettante come ANF per ciascun lavoratore. I datori di lavoro che dopo il 19 maggio 2020 hanno già pagato e conguagliato la prestazione familiare durante i periodi di sospensione del lavoro causati dal Covid, dovranno effettuare le relative rettifiche mediante compilazione dei flussi Uniemens, a partire dalla denuncia di luglio 2020.

L'opzione conguaglio

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Nel caso in cui i datori di lavoro dovessero scegliere il conguaglio, quando presentano la denuncia Uniemens, dovranno riportare nella sezione "CodiceCasuale" il codice causale L019 di nuova istituzione, che indica la procedura di "Conguaglio ANF per COVID-19 a carico FIS e Fondi bilaterali di cui agli articoli 26e 40 del D.lgs n. 148/2015". Nell'elemento "IdentMotivoUtilizzoCausale", per le denunce di competenza di luglio e agosto 2020, va inserito il valore N. Infine, per le denunce di competenza settembre 2020 va inserito il codice identificativo ticket ottenuto a seguito dell'ultimazione della procedura di inoltro della domanda al fondo. L'importo a conguaglio invece, quello relativo al mese di riferimento della prestazione, va indicato nella sezione "ImportoAnnoMeseRif".

Scarica pdf circolare Inps n. 88/2020

Foto: 123rf.com
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