L'INPS fornisce le istruzioni operative per gestire le attività successive alla presentazione di domande di assegno ordinario con causale COVID-19 in presenza di assegno di solidarietà

Assegno ordinario COVID-19

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Con il messaggio n. 3280/2020 (qui sotto allegato) l'INPS ha fornito le istruzioni operative per la gestione delle attività successive alla presentazione di domande di assegno ordinario in presenza di assegno di solidarietà di cui all'art. 6 del D.I. n. 94343/2016, ai sensi dell' art. 21 del D.L. n. 18/2020 e sue modifiche e integrazioni.


Il messaggio fa seguito alle precedenti circolari n. 47/2020 e n. 84/2020 che hanno illustrato le misure a sostegno del reddito previste dai decreti legge "Cura Italia" (n. 18/2020) e "Rilancio" (n. 34/2020) come convertiti rispettivamente dalle leggi n. 27/2020 e n. 77/2020, relativamente alle ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e sulla gestione dell'iter concessorio relativo alle medesime istanze.

Accesso all'assegno ordinario

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Come noto, l'art. 21 del D.L. Cura Italia consente anche ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un assegno di solidarietà e che devono sospendere il trattamento a causa dell'interruzione dell'attività produttiva per effetto dell'emergenza epidemiologica in atto, la possibilità di accedere all'assegno ordinario di cui all'articolo 19 del medesimo decreto.


La concessione dell'assegno ordinario, dunque, sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso e può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà, a totale copertura dell'orario di lavoro.

Domanda di assegno ordinario in pendenza di altra per assegno di solidarietà

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L'INPS precisa che, qualora il datore di lavoro inoltri una domanda di assegno ordinario con causale COVID-19 e, alla data di presentazione della predetta istanza, risulti già chiesta, per la stessa unità produttiva, un assegno di solidarietà, l'operatore dovrà richiedere al datore stesso se intenda sospendere il trattamento di solidarietà in corso.

In caso di risposta negativa, l'istanza di assegno ordinario con causale COVID-19 andrà respinta non essendo possibile la compresenza delle due prestazioni. Invece, in caso di risposta affermativa, occorre, prima di autorizzare la domanda di assegno ordinario con causale COVID-19, disporre la sospensione dell'assegno di solidarietà ed operare secondo le seguenti modalità.

Stato delle domande di assegno di solidarietà

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Se la domanda di assegno di solidarietà si trova nello stato "istruttoria" o nello stato "pervenuta", spiega l'Istituto, l'operatore procederà, nella sezione controlli della procedura Fon.S.I., a ridurre il periodo richiesto a titolo di assegno di solidarietà impostando, come data fine, l'inizio del periodo richiesto a titolo di assegno ordinario con causale COVID-19.

Inoltre, dovrà essere richiesto all'azienda, con comunicazione PEC tramite cassetto bidirezionale, il numero di ore non indennizzabili per il periodo oggetto di riduzione. Conseguentemente, l'istanza di assegno di solidarietà verrà accolta con un provvedimento di accoglimento parziale riferito al periodo ridotto secondo le predette indicazioni.

Infine, qualora la domanda di assegno di solidarietà si trovi nello stato "autorizzata", l'operatore procederà

a operare una rettifica a ribasso, riducendo il periodo richiesto a titolo di assegno di solidarietà e impostando, come data fine, l'inizio del periodo richiesto a titolo di assegno ordinario con causale COVID19.

Anche in questo caso dovrà essere richiesto all'azienda, con comunicazione PEC tramite cassetto bidirezionale, il numero di ore non indennizzabili per il periodo oggetto di riduzione. Conseguentemente, verrà emesso un nuovo provvedimento di accoglimento dell'istanza di assegno di solidarietà che annulla e sostituisce il precedente, con autorizzazione rimodulata a seguito della riduzione delle ore.

Ripresa fruizione assegno solidarietà

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Al termine del periodo di assegno ordinario con causale COVID-19, le strutture territoriali dovranno preliminarmente verificare l'interesse dell'azienda a riprendere la fruizione dell'assegno di solidarietà. Pertanto, l'assegno di solidarietà sospeso per quello ordinario con causale COVID-19 potrà essere ripristinato solo su indicazione dell'azienda.

Qualora l'azienda confermi detto interesse, la stessa dovrà inoltrare una nuova domanda al fine di completare il programma di solidarietà con riferimento agli stessi lavoratori destinatari della prestazione prima della sospensione del programma stesso, indicando le ore relative al nuovo periodo richiesto.

Scarica pdf INPS Messaggio n. 3280/2020

Foto: 123rf.com
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