In base all'art. 679 del codice civile, la facoltà di revoca delle disposizioni testamentarie non può essere oggetto di rinuncia da parte del testatore

Cos'è la revoca del testamento

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La disciplina normativa della successione testamentaria è improntata al principio secondo cui il testatore debba rimanere sempre libero di disporre dei propri beni secondo il proprio volere.

Per tale motivo, una serie di norme del codice civile è dedicata alla revocazione delle disposizioni testamentarie.

La revocabilità del testamento rappresenta, dunque, la regola, sebbene alcune norme prevedano specifici casi di irrevocabilità (es. riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio, v. art. 256 c.c.).

Irrinunciabilità della facoltà di revoca

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In base all'art. 679 c.c., la facoltà di revocare il testamento o di cambiarne il contenuto non può essere oggetto di rinunzia.

L'eventuale clausola testamentaria con cui si rinunci a tale facoltà è inefficace.

Revoca espressa del testamento

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La revoca del testamento da parte del testatore può essere espressa o tacita.

La revoca espressa può aversi in due soli modi (art. 680 c.c.):

  • dichiarazione apposita contenuta in un successivo testamento
  • dichiarazione resa davanti al notaio e a due testimoni

A loro volta, anche tali dichiarazioni possono essere successivamente oggetto di revoca, comportando la reviviscenza delle disposizioni contenute nel testamento originario.

Revocazione tacita

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La revoca tacita, invece, può avvenire in diversi modi, tutti compiutamente disciplinati dal codice.

Revoca per testamento successivo

Si ha revoca tacita del testamento quando si redige un nuovo testamento contenente disposizioni incompatibili con quelle contenute nel primo (art. 682 c.c.; ad es., quando un bene precedentemente legato a favore di un soggetto venga ora destinato ad un'altra persona).

In tal caso, quindi, la revoca tacita non riguarda l'intero testamento ma solo le disposizioni incompatibili.

Invece, le eventuali disposizioni contenute nel nuovo atto che risultino compatibili con quelle del precedente testamento valgono ad integrarne il contenuto.

Distruzione del testamento

Altro esempio di revoca tacita è rappresentato dalla distruzione o lacerazione, totale o parziale, del testamento olografo (art. 684 c.c.).

Se, però, viene dimostrato che la distruzione non è avvenuta per mano del testatore oppure che questi non avesse intenzione di revocare il testamento, quest'ultimo non si considera revocato.

Ritiro del testamento segreto

Altra ipotesi di revoca tacita è rappresentata dal ritiro del testamento segreto dal notaio (art. 685 c.c.), a meno che lo stesso non conservi comunque i requisiti del testamento olografo (cioè, a norma dell'art. 602 c.c., esso deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto dal testatore).

Alienazione del bene legato

L'art. 686 c.c. individua, infine, un caso di revoca tacita di disposizioni testamentarie a titolo particolare: l'alienazione della cosa legata, infatti, fa venir meno gli effetti del legato stesso, a meno che venga offerta prova di una diversa volontà da parte del testatore. In tal caso, trova applicazione la particolare norma relativa al legato di cosa altrui (v. art. 651 c.c.).

Revocazione di diritto

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Infine, il codice prevede anche un particolare caso di revocazione ex lege: si tratta della revocazione per sopravvenienza di figli.

Se, infatti, il testatore, al momento della redazione dell'atto, ignorava di avere figli, le disposizioni testamentarie sono revocate per l'esistenza o la sopravvenienza di un figlio o per il successivo riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio.

Ciò accade anche nel caso in cui il figlio è stato concepito al tempo del testamento.

Non si ha revocazione, invece, se il testatore aveva provveduto anche per il caso che esistessero o sopravvenissero discendenti.


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