Non è indispensabile l'addebito della separazione per risarcire il coniuge tradito. Necessaria la violazione di un diritto fondamentale di rango costituzionale, quale la dignità della persona

Infedeltà e addebito della separazione

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Negli anni la giurisprudenza si è soffermata in diverse occasioni sulle conseguenze dell'infedeltà nei rapporti tra i coniugi. L'art. 143 c.c. precisa come dal matrimonio derivi l'obbligo reciproco alla fedeltà, oltre che all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.


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Il tradimento può anche essere motivo di addebito della separazione qualora la relazione sia naufragata per colpa del coniuge fedifrago, in pratica qualora il giudice accerti che il suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (cfr. art. 151 c.c.) abbia assunto specifica efficienza causale nella determinazione della crisi coniugale.

Quando l'infedeltà fa scattare il risarcimento del danno

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La giurisprudenza di legittimità si è spinta al punto da riconoscere al coniuge tradito un vero e proprio risarcimento del danno. In particolare, è stato spiegato come i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio, quali quelli previsti dall'articolo 143 c.c. in tema di collaborazione, coabitazione, assistenza e fedeltà (i primi tre estesi alle unioni civili dall'art. 1, comma 11, L. n. 76/2016), abbiano natura giuridica vera e propria.


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Pertanto, ove la relativa violazione cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, vi saranno gli estremi dell'illecito civile e ciò potrà determinare il risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., ma a tal fine non sarà necessario l'addebito della separazione.

Infatti, la mera violazione dei doveri matrimoniali, o anche la pronuncia di addebito della separazione, non possono di per sè e automaticamente integrare una responsabilità risarcitoria (cfr. ex pluribus Cass. n. 4470/2018, Cass. n. 8862/2012, Cass. n. 610/2012, Cass. n. 18853/2011, Cass. n. 17193/2011, Cass. n. 15557/2008, Cass. n. 13431/2008, Cass. n. 9801/2005).

Lesione di un diritto fondamentale della persona

La giurisprudenza ha precisato, inoltre, che il risarcimento di tale danno può essere effettuato solo nel caso in cui venga violato un diritto fondamentale di rango costituzionale, quale la dignità della persona, e la violazione sia di particolare gravità, essendo posta in essere con modalità insultante, ingiuriosa ed offensiva.

Coerentemente con tale assunto e con specifico riferimento al danno non patrimoniale da adulterio, la Suprema Corte ne ha sancito la risarcibilità, a condizione che sia avvenuta una lesione di un diritto inviolabile della persona, costituzionalmente protetto, e sempre purché la lesione superi la soglia della tollerabilità (Cass. n. 6598/2019; in termini anche Cass. n. 8862/2012).

Quando si ha un danno non patrimoniale da adulterio

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Trattasi di conclusione recentemente ribadita dal Tribunale di Reggio Emilia che, nella sentenza n. 558 del 24 giugno 2020 (qui sotto allegata), ha rammentato che si ha illecito endofamiliare in caso di comportamenti illeciti commessi da persone legate da vincoli famigliari.

Nel caso di specie, il marito evidenziava come la ex moglie gli aveva nascosto di essere rimasta incinta di un altro. In tal caso, il comportamento lesivo di un diritto fondamentale della persona e la sua particolare gravità, non vengono ricondotti alla mera e semplice violazione del dovere di fedeltà, ovvero all'esistenza di una relazione extraconiugale. Questa sarebbe rilevante ex art. 143 c.c. nell'ambito del diritto di famiglia, ma non potrebbe di per sé fondare una domanda di risarcimento del danno ex art. 2059 c.c. in assenza di modalità insultante e ingiuriosa.

Invece, spiega il Tribunale, elemento costitutivo della domanda risarcitoria diventa la consapevolezza della ex di essere rimasta incinta a causa della relazione extraconiugale, poiché la mera infedeltà non è di per sé idonea a fondare la domanda risarcitoria. Il marito avrebbe dunque dovuto dimostrare, anche in via presuntiva, che la donna fosse consapevole di essere rimasta incinta di un altro, ma non avendo fornito alcuna prova in tal senso, la sua domanda viene rigettata.

Scarica pdf Tribunale di Reggio Emilia, sentenza n. 558/2020

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