Cassazione: risarcimento danni al coniuge tradito
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Cassazione: risarcimento danni al coniuge tradito

Una sentenza che apre la strada al riconoscimento di un ristoro economico per chi ha subito un tradimento
Anche le corna danno diritto al risarcimento danni. Proprio così. E' la Corte di Cassazione a stabilirlo con una sentenza che apre la strada per le vittime dei tradimenti alle giuste richieste risarcitorie.

Ma non basta. Si può essere risarciti per un tradimento anche se la separazione è avvenuta in modo consensuale ossia senza l'addebito di colpa all'altro coniuge.

Naturalmente, avverte la Corte, occorre distinguere perché c'è tradimento e tradimento. Il risarcimento dei danni per il coniuge tradito spetta solo se chi lo richiede dimostra di aver subito una "lesione di un diritto costituzionalmente garantito".

È il caso in cui ad esempio si dimostri che il tradimento "per le sue modalita' e in relazione alla specificita' della fattispecie, abbia dato luogo a lesione della salute del coniuge".

In altri termini, i danni si possono chiedere, spiega la Corte (sentenza 18853 /2011) , se il tradimento "abbia trasmodato in comportamenti che, oltrepassando i limiti dell'offesa di per se' insita nella violazione dell'obbligo in questione" e "si siano concretizzati in atti specificamente lesivi della dignita' della persona, costituente bene costituzionalmente protetto".

Il caso esaminato da Piazza Cavour riguarda il caso di una donna che nei primi due gradi del giudizio si era vista respingere la domanda di risarcimento danni che aveva rivolto al suo ex marito fedifrago.

I due coniugi si erano separati consensualmente e lei aveva chiesto il risarcimento del danno biologico ed esistenziale causatole dalla relazione extraconiugale che l'uomo aveva intrattenuto con un'altra donna sposata. La Corte dando ragione al coniuge tradito ha ora rimesso la causa alla Corte d'Appello di Genova che dovrà rivalutare il caso attenendosi al dettato della Cassazione.

Altre informazioni su questa sentenza

Una battaglia giudiziaria per ottenere i danni da 'corna' che la signora M.G. stava portando avanti da dieci anni. Sia il Tribunale di Savona, nel giugno 2001, sia la Corte d'appello di Genova, nel maggio 2006, avevano dato risposta negativa a M.G. sulla base del fatto che la donna si era separata consensualmente dal marito e che la perizia del Ctu non aveva messo in rilievo particolari danni alla salute. M.G. ha portato avanti con successo la sua battaglia sino in Cassazione. Piazza Cavour, nelle motivazioni, spiega che "ciascun coniuge puo' legittimamente fare cessare il proprio obbligo di fedelta' proponendo domanda di separazione ovvero, ove ne sussistano i presupposti, direttamente di divorzio. Con il matrimonio - spiegano infatti gli 'ermellini' - i coniugi non si concedono un irrevocabile, reciproco ed esclusivo 'ius in corpus' - da intendersi come comprensivo della correlativa sfera affettiva - valevole per tutta la vita, al quale possa corrispondere un 'diritto inviolabile' di ognuno nei confronti dell'altro, potendo fare cessare ciascuno i doveri relativi in ogni momento con un atto unilaterale di volonta' espresso nelle forme di legge". La Cassazione spiega che per ottenere i danni da tradimento non basta la "sola sofferenza psichica causata dall'infedelta' e dalla percezione dell'offesa che ne deriva - obiettivamente insita nella violazione dell'obbligo di fedelta' - di per se' non risarcibile costituendo pregiudizio derivante da violazione di legge ordinaria, ma deve concretizzarsi nella compromissione di un interesse costituzionalmente garantito". Come i danni alla salute o alla dignita'. Un via libera al risarcimento per il tradimento subito che, come spiega la Cassazione, deriva dal fatto che "la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio non trova necessariamente la propria sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma, ove ne sussistano i presupposti secondo le regole generali, puo' integrare gli estremi di un illecito civile". In sintesi, chi e' vittima di un tradimento e ha patito una sofferenza, fisica o morale che essa sia, anche se si e' separato consensualmente puo' successivamente rivolgersi ad un giudice civile per avere i danni da 'corna'. Per dirla con piazza Cavour, "per avere il risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c., senza che la mancanza di addebito in sede di separazione sia preclusiva dell'azione di risarcimento relativa ai danni" da infedelta'.



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