I beni immateriali, come le opere creative, possono formare oggetto di diritti anche se sono caratterizzati dall'assenza di una dimensione concreta

Caratteristiche dei beni immateriali

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I beni giuridici sono quelle cose che possono formare oggetto di diritti, a norma dell'art. 810 del codice civile.

Non tutti i beni, però, possono propriamente essere definiti come "cose": infatti, rientrano nel novero dei beni giuridici anche i c.d. beni immateriali, come le opere dell'ingegno.

I beni immateriali, quindi, si caratterizzano per il fatto di non avere una propria dimensione concreta e corporale: essi vengono in rilievo soltanto nel momento in cui un soggetto ne fa un'applicazione concreta, cui l'ordinamento riconosca rilevanza e tutela giuridica.

I beni immateriali come oggetto di tutela giuridica

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In tal senso, basti pensare alle opere creative che, in base all'art. 2575 del codice civile, sono oggetto di tutela giuridica con riferimento alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, "qualunque ne sia il modo o la forma di espressione" (si tratta dei beni di proprietà intellettuale, di cui anche all'art. 1 della legge sul diritto d'autore n. 633/41).

L'opera dell'ingegno di carattere creativo, quindi, rappresenta un bene giuridico a sé stante, indipendente e distinto dal supporto materiale su cui è registrata: un brano musicale, ad esempio, è cosa differente dal CD su cui è inciso o dal file informatico che lo contiene, e così l'opera letteraria è un bene distinto dal libro cartaceo su cui è stampata o dal supporto digitale su cui è registrata.

Il diritto d'autore

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Il diritto d'autore relativo al bene immateriale, come noto, ha due dimensioni: una morale, che si identifica con la paternità dell'opera ed è imprescrittibile, ed una materiale, relativa ai diritti di sfruttamento economico dell'opera e limitata nel tempo (v., al riguardo, i nostri approfondimenti in tema di diritto d'autore e di copyright nei settori della musica, della fotografia e su Youtube).

Beni immateriali diversi dalle opere dell'ingegno

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Le opere dell'ingegno, però non sono gli unici beni immateriali contemplati dal nostro ordinamento. A titolo esemplificativo e non esaustivo, possiamo ricordare anche i seguenti beni immateriali:

  • l'avviamento di un'azienda già esistente, inteso come il suo valore e la sua capacità di produrre un utile maggiore rispetto a un'azienda di nuova creazione
  • i segni distintivi di un'azienda, quali il marchio, la ditta o l'insegna
  • le invenzioni oggetto di brevetto, licenza o concessione (cfr. art. 2585 c.c., in relazione ai beni di proprietà industriale)
  • le onde radio e le frequenze radiotelevisive

Autorevole giurisprudenza ha riconosciuto come tali beni siano suscettibili di possesso e oggetto di tutela possessoria (v. il nostro approfondimento in proposito).

Va ricordato che anche riguardo ai beni oggetto di proprietà industriale (ad es. le invenzioni brevettate, i disegni e i modelli di utilità, i software e gli altri prodotti informatici) si distingue tra diritti morali e diritti patrimoniali che ne derivano (v., per un approfondimento, le nostre guide sul tema).


Foto: 123rf.com
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