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La tutela dei diritti industriali

Avv. Valeria Zeppilli - La validità e l'appartenenza dei diritti di proprietà industriale non sono rese inconfutabili dalla registrazione o dalla brevettazione, potendo le stesse essere validamente contestate anche dopo la concessione di tali tutele. Del resto diversamente non avrebbe potuto essere, considerando che l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi non verifica che la designazione dell'inventore o dell'autore sia corretta né che il richiedente sia legittimato. 

Tutela diritti industriali e onere della prova

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In particolare, un soggetto che veda leso il proprio diritto alla registrazione o al brevetto da terzi che abbiano illecitamente depositato la relativa domanda può, dopo che tale diritto sia stato accertato da sentenza passata in giudicato, assumere a proprio nome la domanda di brevetto o di registrazione, depositarne una nuova con decorrenza dalla data della domanda iniziale, se non ne eccede il contenuto, o, infine, ottenerne il rigetto. Se, invece, i terzi abbiano già ottenuto il brevetto o la registrazione, il soggetto leso può ottenere il trasferimento del brevetto o dell'attestato di registrazione o farne valere la nullità.    

In ogni caso l'onere della prova grava su chi impugna il titolo.

L'azione di contraffazione può essere preceduta, in presenza di fumus boni iuris e periculum in mora dalle misure cautelari della descrizione, del sequestro e dell'inibitoria. 

La competenza

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Competenti nei giudizi aventi ad oggetto il diritto d'autore e il diritto industriale sono le sezioni specializzate in materia di impresa, istituite presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia, nonché presso i tribunali e le corti d'appello di Brescia e di Bolzano e in quelli aventi sede nel capoluogo di ogni regione, ad eccezione della Valle d'Aosta, che fa riferimento alle sezioni specializzate presso il tribunale e la corte d'appello di Torino.

Misure correttive e sanzioni civili

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Chi subisce un danno dalla violazione di un diritto di proprietà industriale ha diritto al risarcimento, liquidato secondo le disposizioni del codice civile, tenendo conto di tutte le conseguenze economiche negative derivanti dall'illecito al soggetto che lo ha subito, dei benefici realizzati dall'autore della violazione e anche di elementi non economici, come il danno morale.

La sentenza che accerta la violazione, inoltre, può prevedere l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose che ne hanno costituito oggetto, il loro ordine di ritiro definitivo o temporaneo dal commercio o la loro distruzione. Essa può inoltre prevedere che gli oggetti prodotti, importati o venduti in violazione di un diritto di proprietà industriale o i mezzi necessari a tale scopo siano trasferiti in proprietà al titolare del diritto o che ne sia disposto il sequestro.

La lotta alla pirateria

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La contraffazione di marchi, disegni e modelli registrati e la violazione di diritti di proprietà industriale altrui vengono definiti, dal Codice della proprietà industriale, atti di pirateria se posti in essere dolosamente in modo sistematico.

La lotta alla pirateria è condotta, a livello nazionale, attraverso il Consiglio nazionale anticontraffazione, che ha funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento di tutte le azioni strategiche per combattere la contraffazione.

Inoltre sono attribuite particolari competenze al Ministro delle attività produttive che, per il tramite dei Prefetti e dei Sindaci delle località interessate nei limiti del territorio comunale, può disporre il sequestro amministrativo della merce contraffatta e procedere alla sua distruzione trascorsi tre mesi. Contro il provvedimento di distruzione può essere proposta opposizione dinanzi alla competente sezione specializzata in materia di impresa.