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L'azienda

Avv. Valeria Zeppilli - Il Codice Civile, all'art. 2555, definisce l'azienda come "il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa". Si tratta, in sostanza, dei mezzi necessari all'imprenditore per esercitare la propria attività , ovverosia macchinari e altri beni mobili, beni immobili, servizi e beni immateriali. La loro eterogeneità  è ricondotta ad unità  dalla comune destinazione ad uno specifico fine produttivo

L'avviamento

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L'azienda ha rilevanza, in particolare, per il valore economico che assume: la combinazione e il coordinamento tra gli elementi che la compongono le conferisce, infatti, un valore maggiore di quello dato dalla loro somma e ne aumenta le capacità  di realizzare profitto e di attrarre clientela.

Generalmente l'avviamento viene suddiviso in oggettivo, soggettivo e misto, a seconda di quali siano i fattori che ne determinano il valore. In particolare si ha avviamento oggettivo quando esso è connesso alla capacità  di produrre profitto derivante dai beni che costituiscono l'azienda. Tale connessione permette di ritenere sussistente un avviamento anche qualora l'attività  di impresa non sia ancora iniziata. Si ha, invece, avviamento soggettivo quando il maggior valore deriva dalle abilità  personali dell'imprenditore. Un'ultima tipologia di avviamento è l'avviamento misto che si ha quando vi è combinazione tra gli elementi materiali e quelli personali.

Occorre precisare che l'avviamento costituisce un valore patrimoniale dell'azienda, con la conseguenza di poter addirittura essere iscritto in bilancio. 

Il trasferimento di azienda

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Le vicende circolatorie dell'azienda possono riguardare sia l'azienda nella sua interezza che un suo ramo, intendendosi per tale ogni entità  autonoma e organizzata in maniera stabile che può circolare senza perdere la propria identità .

Di particolare interesse è la disciplina del trasferimento di azienda o di un suo ramo, che si ha quando muta il titolare dell'attività  di impresa. Il mutamento può derivare, ad esempio, da cessione, scissione e fusione e presuppone la conservazione dell'identità  di quanto trasferito e la possibilità  di continuare a esercitare un'attività  economica in forma organizzata per il perseguimento di uno specifico obiettivo.

L'alienazione di un'azienda fa scattare in capo all'alienante un divieto di concorrenza della durata massima di cinque anni, consistente nel doversi astenere dall'avviare un'attività  idonea per oggetto, ubicazione o altre circostanze a sviare la clientela di quella ceduta. Tale divieto, in realtà , opera pienamente per le aziende commerciali mentre è limitato alle attività  connesse in caso di alienazione di aziende agricole. Esso presuppone sempre un potenziale sviamento di clientela, in assenza del quale decade, e può essere ampliato riguardo al suo contenuto, purchà© non si impedisca all'alienante l'esercizio di ogni attività . Il divieto di concorrenza, infine, coinvolge sia la vendita volontaria di azienda che quella coattiva, derivante ad esempio da fallimento.

A seguito di trasferimento di azienda, l'acquirente, salvo diversa pattuizione, subentra all'alienante nei rapporti contrattuali in essere. Non è necessario il consenso del terzo contraente, il quale può eventualmente esercitare il recesso, seppur solo in presenza di una giusta causa. Conseguenza del recesso è l'estinzione del contratto; il terzo può, semmai, richiedere il solo risarcimento del danno. La disciplina relativa alla successione ex legenei contratti non si applica nel caso in cui questi ultimi abbiano carattere personale.

Con riferimento ai crediti e ai debiti, l'eventuale cessione dei primi ha effetto nei confronti dei terzi a seguito dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese, senza che siano necessarie la notifica al debitore e la sua accettazione. Per i debiti, invece, vale il principio generale per cui la persona del debitore può mutare solo a seguito di accettazione da parte del creditore. Per le aziende commerciali, poi, l'acquirente risponde in solido con l'alienante, pur in assenza di un patto di accollo, dei debiti che risultano dai libri contabili obbligatori. Si introduce così una vistosa, seppur limitata, eccezione al principio generale per cui ciascuno risponde solo delle obbligazioni assunte personalmente. 

L'usufrutto e l'affitto di azienda

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E' possibile che l'azienda sia costituita in usufrutto o concessa in affitto. Nel primo caso la disciplina si differenzia rispetto a quella ordinaria per dover l'usufruttuario di azienda, pena cessazione dell'usufrutto, esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue, senza modificarne la destinazione e conservando l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti e la dotazione di scorte. L'acquisto e l'immissione in azienda di nuovi beni comporta in capo all'usufruttuario il potere di godimento e disposizione, mentre la proprietà  spetta al nudo proprietario.

L'affitto di azienda è disciplinato dalle stesse norme che ne regolano l'usufrutto, mentre l'oggetto del contratto è sovrapponibile a quello del contratto di locazione di immobili destinati ad uso commerciale.

Sia all'usufrutto che all'affitto si applicano la disciplina del divieto di concorrenza e quella della successione dei contratti previste per il trasferimento di azienda. Solo al primo si applica, poi, la disciplina dei crediti aziendali mentre a nessuno dei due quella dei debiti.