Per attuare il PNRR il decreto semplificazioni (n. 77/2021) ha snellito le procedure amministrative, predisposto meccanismi sostituivi in caso di inerzia e introdotto premi e penali per chi anticipa o ritarda l'esecuzione delle opere

Decreto semplificazioni, in vigore dal 1° giugno 2021

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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31 maggio 2021 e in vigore dal giorno successivo il Decreto Legge 31 maggio 2021, 77 contenente la "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure".

Un decreto che, attraverso i 68 articoli del testo, si appresta a velocizzare quanto previsto dal Recovery Plan, rinforzando le strutture amministrative, semplificando le procedure e disciplinandone la governance.

Responsabilità di indirizzo del PNRR

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Spetta alla Presidenza del Consiglio dei ministri la responsabilità di indirizzo del piano. Il Premier presiederà una Cabina di regia a cui prendono parte a turno Ministri e Sottosegretari competenti nelle materie che di volta in volta verranno trattati.

A questa Cabina di regia vengono riconosciuti poteri di indirizzo, ma anche di impulso e di coordinamento generale per quanto riguarda l'attuazione delle varie misure contemplate dal PNRR.

Nel caso in cui vengano trattate questioni di competenza regionale o locale, alla Cabina partecipano anche i Presidenti di Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e il Presidente della Conferenza, se le questioni riguardano più regioni o province autonome.

Su invito possono prendere parte alle riunioni della cabina anche i delegati dei soggetti a cui spetta l'attuazione delle misure, degli organismi associativi e i referenti oppure i rappresentanti del partenariato sia economico che sociale.

A supporto della cabina di regia è prevista l'istituzione di una Segreteria tecnica, che resta in carica fino alla data prevista per dare attuazione completa al PNRR (31 dicembre 2026).

La Cabina di Regia, grazie al supporto della Segreteria tecnica, relazione periodicamente al Parlamento e alla Conferenza Unificata e provvede all'aggiornamento periodico del Consiglio dei Ministri.

Poiché all'attuazione del PNRR si frappongono ostacoli burocratici e normativi, sempre presso la Presidenza viene creata l'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento dell'efficacia della regolazione, proprio per superare gli ostacoli suddetti alla realizzazione del piano.

Previsto infine un Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale con funzione consultiva nelle materie che risultano collegate all'attuazione del PNRR. Riconosciuti al Tavolo però anche poteri di segnalazione alla Cabina di regia per superare gli ostacoli e rendere più efficace e veloce l'attuazione dei vari interventi.

Monitoraggio e rendicontazione al Servizio centrale

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Al Servizio centrale per il PNRR presso il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) vengono affidate le funzioni di monitoraggio e di rendicontazione del Piano.

Questo Servizio ha un'elevata importanza perché rappresenta il collegamento nazionale per l'attuazione del Piano con la Commissione europea.

Presso la Ragioneria dello Stato (MEF) è prevista l'istituzione di un ufficio dirigenziale con compiti di audit e di controllo per contrastare il fenomeno della corruzione.

Ogni Amministrazione centrale, se deve procedere all'attuazione degli interventi previsti dal piano, deve costituite oppure individuarne al suo interno, tra le strutture esistenti, una con funzioni di coordinamento, che funge da punto di contatto con il Servizio centrale suddetto.

Realizzazione operativa degli interventi: i soggetti

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La realizzazione concreta degli interventi stabiliti dal piano spetta alle Amministrazioni centrali, alle Regioni, alle Province autonome e agli enti locali.

Questi soggetti possono procedere all'attuazione del piano attraverso strutture proprie o soggetti esterni, avvalendosi anche, per il supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR, di

società a prevalente partecipazione pubblica statale, regionale e locale e da enti vigilati

Inerzia e poteri sostitutivi

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Per impedire il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano, se Regioni, Città metropolitane, Province o Comuni non rispettano gli obblighi previsti per dare attuazione al PNRR, il Presidente del Consiglio dei Ministri, se sono a rischio gli obiettivi intermedi (e se Cabina di Regia o Ministro competente ne fanno richiesta) assegna al soggetto medesimo un termine di 30 giorni per adempiere.

Solo in presenza di una perdurante inerzia, se a proporlo è il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro, sentito il soggetto che deve attuare l'obiettivo e il CdM, si procede con l'individuazione del sostituto che può essere un ente così come un commissario, riconoscendo al soggetto prescelto il potere di adottare gli atti necessari o dare attuazione ai progetti.

Procedure semplificate

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Previsti interventi per snellire e velocizzare le procedure, rinforzando nel contempo l'azione amministrativa della P.A

Valutazione di impatto ambientale più rapida

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Ridotta a 130 giorni massimi la durata della procedura necessaria alla valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti rientranti nel PNRR, di quelli che vengono finanziati dal fondo complementare e di quelli che attuano il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC).

Per la valutazione di impatto ambientale viene inoltre istituita una commissione tecnica, che dovrà essere composta da un massimo 40 persone nominate con apposito decreto del Ministro. Questi soggetti sono chiamati a lavorare a tempo pieno per garantire efficienza e capacità produttiva.

Anche in relazione alla Commissione il decreto prevede un potere sostitutivo in caso di inerzia. A sostituire i membri della stessa i dirigenti del Ministero della transizione ecologica e di quello della cultura.

Istituita inoltre una Soprintendenza speciale presso il Ministero della Cultura, che deve occuparsi della tutela dei beni culturali e paesaggistici che sono interessati dagli interventi del PNRR.

Fonti rinnovabili: semplificazione procedure autorizzative

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Vengono notevolmente semplificate le procedure necessarie al rilascio delle autorizzazioni con la finalità di rendere più rapida la decarbonizzazione. Procedure che riguardano nello specifico:

  • la produzione di energia da fonti rinnovabili,
  • l'installazione di infrastrutture energetiche, impianti per la produzione e l'accumulo di energia elettrica;
  • la bonifica dei siti contaminati,
  • il repowering degli impianti già esistenti.

Superbonus barriere architettoniche

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La semplificazione procedurale coinvolge anche il Superbonus 110%, con l'obiettivo di incentivare gli interventi per rendere più efficienti dal punto di vista energetico gli edifici.

L'agevolazione fiscale inoltre viene estesa anche alle opere finalizzate a rimuovere le barriere architettoniche.

Semplificazione delle procedure per le opere di impatto rilevante

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Semplificate anche le procedure relative alla realizzazione di opere di impatto rilevante, che afferiscono a progetti di rilievo come:

  • trasporto ferroviario ad alta velocità Salerno-Reggio Calabria,
  • alta velocità/capacità Palermo-Catania-Messina,
  • potenziamento linea Verona-Brennero,
  • diga foranea di Genova,
  • diga di Campolattaro a Benevento,
  • messa in sicurezza e ammodernamento sistema idrico del Peschiera (Lazio),
  • potenziamento infrastrutture porto di Trieste.

I pareri e le autorizzazioni devono essere espressi sul progetto di fattibilità tecnico-economica. Al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il compito di definire i contenuti principali, a un Comitato speciale interno a questo la funzione di indicare le modifiche o le integrazioni eventuali se necessarie a rispettare quanto previsto dai pareri e dalle autorizzazioni.

Premi per consegne anticipate e penali per i ritardi

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Premi per ogni giorno risparmiato rispetto al termine previsto dal contratto in relazione all'esecuzione dei contratti pubblici sovvenzionati dalle risorse del PNRR e dal Fondo complementare. Di contro saranno applicate penali in caso di ritardo, calcolate nella misura percentuale minima dello 0,6 e massima dell'1 per mille al giorno.

Subappalto: eliminazione graduale dei limiti

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Dall'entrata in vigore del decreto fino al 31 ottobre 2021, il subappalto non può superare la quota del 50 per cento (rispetto alla previsione attuale del 30%) dell'importo totale del contratto di lavori, servizi o forniture. E' assolutamente vietato cedere integralmente il contratto di appalto, così come affidare a terzi l'esecuzione delle prestazioni o delle lavorazioni.

Il subappaltatore scelto deve essere in grado di assicurare la stessa qualità delle prestazioni richieste dal contratto di appalto. Deve inoltre riconoscere ai lavoratori lo stesso trattamento di tipo normativo del contraente principale.

Dal 1° novembre 2021, viene meno qualsiasi limite al subappalto. Le stazioni appaltanti però sono tenute ad indicare quali opere devono essere eseguite esclusivamente dall'aggiudicatario e indicare le opere che necessitano di maggiore controllo sulla sicurezza e delle condizioni dei lavoratori, al fine di contrastare il fenomeno delle infiltrazioni mafiose, a ameno che i subappaltatori non risultino già iscritti alle white list o all'anagrafe antimafia.

Contraente principale e subappaltatore saranno responsabili in solido verso la stazione appaltante.

Dibattito pubblico e condivisione

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Viene rinforzato molto il dibattito pubblico relativo alle opere da realizzare al fine di tutelare la condivisione, che viene salvaguardata anche attraverso le attività della Commissione presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che opera per assicurare un ampio confronto con la società civile e con gli enti territoriali.

Appalto integrato: progettazione ed esecuzione

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Affidamento unico sia per la progettazione e che per l'esecuzione dell'opera sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica per gli interventi del PNRR con aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, che non può trascurare tuttavia qualità ed aspetti economici.

Inserimento lavorativo di donne e giovani

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Per favorire il lavoro femminile è previsto l'obbligo, anche carico delle aziende di piccole dimensioni che hanno più di 15 dipendenti (a cui vengono affidate le opere previste dal PNRR)

di redigere e presentare un rapporto sulla situazione del personale, in cui deve essere evidenziata in l'inclusione delle donne nell'azienda.In caso di inosservanza è prevista l'applicazione di penali e l'esclusione dalle procedure per la durata di 12 mesi.

Per le aziende virtuose che mettono in atto strumenti per garantire la conciliazione della vita con il lavoro, che assumono donne e giovani sotto i 35 anni e che negli ultimi tre anni hanno adottato misure per promuovere le pari opportunità è prevista l'attribuzione di punteggi ulteriori nei bandi di gara. Salvo eccezioni e in presenza di ragioni che devono essere motivate, le stazioni appaltanti devono prevedere nel bando la condizione dell'obbligo di assunzione di donne e giovani.

Pubblicità degli appalti e banche dati

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Tutte le informazioni che riguardano i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera, dalla programmazione all'aggiudicazione, vengono trasmesse alla banca dati dei contratti pubblici dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che si occuperà anche di gestire la banca dati degli operatori economici e la Banca dati dei contratti pubblici, che verranno accorpate.

All'interno della nuova banca dati, sarà presente il il fascicolo virtuale dell'operatore economico, che conterrà i dati e le informazioni relative alla partecipazione alle procedure di gara. In questo modo le stazioni appaltanti saranno facilitate nell'eseguire le opportune verifiche ed accertamenti.

Divieti di affidamento ai Comuni non capoluogo

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Per ridurre il numero delle stazioni appaltanti e razionalizzare il sistema, ai Comuni non capoluogo è preclusa la possibilità di affidare appalti per la realizzazione delle opere del PNRR. Tale diritto è infatti riconosciuto alle Unioni di Comuni, ai Consorzi, alle Città metropolitane, alle Province e ai Comuni capoluogo.

Ferrovie, infrastrutture stradali e autostradali

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All'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali spetta l'adozione del programma annuo di vigilanza sulla sicurezza di strade e autostrade, le ispezioni e la verifica della manutenzione messa in atto dai concessionari e le verifiche a campione.

Fibra ottica e comunicazione elettronica

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Più snello il procedimento necessario ad autorizzare l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e digitale negli immobili attraverso reti in fibra ottica.

Deleghe per il contrasto al divario digitale

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Previsto il sistema delle deleghe per contrastare il divario digitale. Rafforzato il sistema delle banche dati e lo scambio di informazioni.

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Foto: 123rf.com
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