Diritto al tecnico informatico per il disabile: l'obbligo di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale incombe sui Comuni

Alunni diversamente abili e diritto al tecnico informatico

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Uno dei diritti fondamentali che la legge riconosce agli alunni diversamente abili è l'assegnazione per un certo numero di ore di un tecnico informatico. Tale figura è indispensabile se si considera che molte famiglie non sono ancora pratiche nell'utilizzo delle nuove tecnologie, ancor peggio molti non conoscono l'esistenza sia della figura che della necessità. Soprattutto nel particolare periodo della pandemia, se molte famiglie avessero conosciuto e goduto di questo diritto, avrebbero affrontato la didattica a distanza dei propri figli in modo più sereno.

Tutto ciò non significa che questo sia un diritto che va de plano, atteso che nella realtà, la tutela apprestata dall'ordinamento giuridico necessita del filtro della tutela giurisdizionale.

Ricorso ex art. 700 cpc

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Recentemente, infatti, tale diritto ha trovato attuazione solo attraverso la Magistratura ordinaria. Con ricorso ex art 700 cpc i genitori di un alunno con disabilità hanno chiesto al Tribunale di Lucca che ordinasse la cessazione della condotta illecita e discriminatoria perpetrata nei confronti del figlio dagli enti evocati in giudizio (nella fattispecie il Comune), nonché l'assegnazione per l'anno scolastico 2019/2020 di un assistente specialistico A.E.C. e di un tecnico informatico per un numero di ore pari a quelle previste dal PEI (Piano Educativo Individualizzato).

Nello specifico i ricorrenti, nella qualità, lamentavano che al figlio, affetto da handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 l. 104/1992, era stato destinato un assistente per l'autonomia e la comunicazione personale per 18 ore settimanali, anziché 24, ma era stata negata, invece, totalmente la presenza di un tecnico informatico, pur prevista e richiesta dal piano educativo individualizzato (PEI) per 15 ore settimanali.

Il Tribunale di Lucca, con ordinanza del 06.04.2020 (garantendo tutela in pieno regime emergenziale Covid-19), premetteva che in virtù dell'ampia normativa nazionale ed internazionale nonché della giurisprudenza, anche costituzionale, in materia, l'alunno ha un diritto costituzionalmente garantito anche in virtù delle sentenze della Corte Costituzionale n. 215/1987 e 275/2016 e, pertanto, il Comune aveva l'obbligo di fornire i servizi di "supporto all'inclusione scolastica" in forza dell'art. 13 comma 3 della legge n. 104/1992 e dell'art. 139 del Dlgs n. 112/1998. L'ente avrebbe dovuto rispettare la richiesta del numero delle ore contenuta nel PEI, così come affermato ripetutamente dalla Corte di Cassazione a partire dalla sentenza n. 25011/2014.

Il principio generale del diritto all'istruzione

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L'innovativa e tempestiva ordinanza muove le sue considerazioni dal diritto all'istruzione del disabile e, per contraltare, il perdurare della primitiva condizione di disuguaglianza con le persone normodotate, che concreta una condotta discriminatoria, già da reprimersi nel quadro della normativa europea.

Invero, il quadro normativo, interno e sovranazionale, che costituisce il presidio del diritto all'istruzione, il quale si iscrive a pieno titolo nel catalogo dei diritti fondamentali della persona, assume ancora maggior rilievo in quanto in tal modo viene garantito l'aiuto nel corretto utilizzo delle nuove tecnologie necessarie all'inclusione scolastica di un alunno con disabilità sia nella didattica scolastica sia nella didattica inclusiva.

Nella legislazione ordinaria il diritto all'istruzione del disabile trova un'esplicita previsione nell'art. 12 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, che "garantisce il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata", mentre il successivo art. 13, comma 3°, L. 104/92, stabilisce che," fermo restando l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati". E ciò nel quadro e nella misura indicati dal piano educativo individualizzato!

Attuazione del diritto all'assistenza scolastica

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L'obbligo di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale incombe sui Comuni. Infatti, l'art. 42 del D.P.R. 616/1977 specifica che "Le funzioni amministrative relative alla materia "assistenza scolastica" concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico…". Nella stessa direzione si muove l'art. 139, comma 1°, lett. c), del D.L.vo 112/98, richiamato dall'art. 6, comma 2°, L. 328/2000, che attribuisce ai Comuni, per tutti gli istituti di istruzioni diversi dalle scuole di istruzione secondaria superiore, " i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio".

Mentre all'insegnante di sostegno spetta una con titolarità nell'insegnamento, essendo egli un insegnante di tutta la classe chiamato a garantire un'adeguata integrazione scolastica, diversamente l'assistente educatore svolge un'attività di supporto materiale individualizzato, estranea all'attività didattica propriamente intesa, ma che è finalizzata ad assicurare la piena integrazione nei plessi scolastici di appartenenza e nelle classi, principalmente attraverso lo svolgimento di attività di assistenza diretta agli alunni affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali in tutte le necessità ai fini di una loro piena partecipazione alle attività scolastiche e formative".

Violazione dell'obbligo di assegnare un assistente tecnico e condotta

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Il tribunale ha evidenziato che la condotta dell'ente locale, nell'omettere di apprestare le misure atte a rimuovere la condizione di inferiorità intimamente connaturata alla patologia che integra la condizione di disabilità del minore, incarna una discriminazione indiretta a danno dell'alunno ai sensi della L. 67/06, obbligandolo a fornire il tecnico informatico per il numero di ore richiesto, oltreché alla rifusione delle spese di causa.

Precisando anche che è il Comune di residenza dell'alunno obbligato a fornire i servizi di supporto organizzativo all'inclusione scolastica, anche se l'alunno stesso, come nel caso di specie, si era trasferito nella scuola di un altro Comune, ciò in forza del disposto dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 267/00 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali).

L'importanza dell'ordinanza

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Il giudice ha pronunciato un provvedimento in pieno periodo emergenziale, dimostrando di garantire il diritto delle persone svantaggiare anche in periodi sicuramente critici per la giustizia, ancora non riaperta, ma tempestiva dinnanzi alla necessità di garantire un supporto specializzato, nel momento in cui la didattica, che richiedeva conoscenze, spesso estranee alla famiglia, la quale pur prodigandosi come sempre a colmare i vuoti del sistema, nello specifico caso avrebbe potuto fallire.

Nel periodo di emergenza sanitario, gli alunni con disabilità sono stati costretti a comunicare solo tramite la didattica a distanza, e la presenza di un tecnico informatico era fondamentale per assicurare il corretto utilizzo di queste tecnologie.

Già la "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione e i diritti delle persone handicappate" del 5 febbraio 1992 n° 104 dedica l'art. 13 all'integrazione scolastica e al punto b) afferma che "la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico".

Dad e potenzialità mezzi informatici

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La Dad può creare nell'alunno diversamente abile un sistema nuovo di apprendimento, ma se tale compito fosse rimasto in carico alla famiglia anziché ad un assistente informatico, il diritto all'istruzione dell'alunno diversamente abile sarebbe stato ancora una volta compromesso.

Il Tribunale di Lucca, in persona del dott. Giampaolo Fabbrizzi, nella causa civile iscritta al n. 5656/2019 ha pronunciato un' ordinanza attuale ed innovativa per il periodo in cui è stata emessa, ma che è ancor più utile anche per l'anno venturo, atteso che l'inizio dell'anno scolastico prevede la didattica a distanza come un'opportunità in più per potenziare l'offerta didattica e complementare nelle scuole di secondo grado.

Il computer è un mezzo fondamentale per il superamento dell'handicap.

Tra le infinite potenzialità, i mezzi informatici possono sostituire una funzione come il movimento, la voce, la vista, permettendo una maggiore autonomia ed espressione e utilizzando al massimo le capacità dell'alunno con disabilità. Detto questo, pensare di accogliere un ragazzo con una disabilità che necessità dell'ausilio informatico per essere integrato a tutti gli effetti.

Avvocato MARIA CARMELA CALLA'

FORO DI LOCRI (RC)

VIA MARCONI I TRAVERSA - LOCRI


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