L'art. 1977 del codice civile disciplina la cessione dei beni ai creditori, con la quale il debitore dà loro incarico di liquidare le sue attività

Cos'è la cessione dei beni ai creditori

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La cessione dei beni ai creditori è un particolare tipo di contratto, previsto dall'art. 1977 del codice civile, che permette al debitore di dare incarico ai suoi creditori di disporre la liquidazione e vendita di beni di sua proprietà, al fine di ripartirne il ricavato per soddisfare i propri crediti.

La cessio bonorum trova ampia applicazione in ambito imprenditoriale, poiché rappresenta una soluzione alternativa e in un certo senso anticipatoria della procedura esecutiva e consente all'imprenditore di evitare la dichiarazione di fallimento.

In tale ambito, la cessione di beni rappresenta una delle possibili modalità con cui si svolge il concordato preventivo (vedi il nostro approfondimento per saperne di più).

Oggetto della cessione

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Con la cessione di beni, dunque, il debitore conferisce a uno o più creditori il potere di amministrare e vendere i suoi beni.

Va evidenziato che il contratto in esame ha effetti meramente obbligatori tra le parti e pertanto non comporta, di per sé, il trasferimento della proprietà sui beni (cfr. Cass. civ. 5306/99).

Pertanto il debitore ne rimane proprietario e continua ad essere titolare delle relative azioni giudiziarie.

Caratteri della cessione

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Lo schema del contratto di cessione dei beni riflette, pertanto, quello tipico del mandato conferito anche nell'interesse del mandatario.

Per espressa previsione normativa, il contratto di cessione di beni deve rivestire forma scritta a pena di nullità (art. 1978 c.c.).

La cessione di crediti nella cessio bonorum

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L'art. 1977 fa riferimento alla liquidazione delle attività del debitore: ciò significa che oggetto della cessione, oltre ai beni, possono essere anche i crediti vantati da quest'ultimo nei confronti di terzi.

Al proposito, il secondo comma dell'art. 1978 c.c. prevede l'applicabilità delle norme generali in tema di cessione dei crediti. In particolare, trova applicazione l'art. 1264 c.c., in base al quale la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'abbia accettata, quando gli sia stata notificata o quando il cessionario dimostri che il ceduto era a conoscenza dell'avvenuta cessione.

Diritti e obblighi del debitore

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La disciplina codicistica prevede che il debitore non possa disporre dei beni ceduti (art. 1980), anche in considerazione del fatto che la sua attività in tal senso rischierebbe di sovrapporsi a quella del liquidatore, con evidenti ripercussioni sull'eventuale accertamento di responsabilità in capo a quest'ultimo (cfr. Cass, civ. 15699/11).

Nel corso della procedura di liquidazione dei suoi beni, il debitore conserva il diritto di controllare l'attività di amministrazione operata dai creditori (o dal liquidatore, ove nominato) e ha diritto di ricevere il relativo rendiconto (art. 1983).

A norma dell'art. 1984, egli è liberato nei limiti di quanto ricevuto dai creditori, salvo patto contrario, dal momento in cui in cui questi percepiscono la propria quota di riparto.

Il debitore, inoltre, può recedere dal contratto di cessione dei beni se offre ai creditori contraenti il pagamento di capitale ed interessi e il rimborso delle spese sostenute nell'attività di amministrazione dei beni.

Diritti dei creditori e riparto

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Per espressa previsione normativa, ai creditori spettano le azioni di carattere patrimoniale relative ai beni ceduti (art. 1979 c.c.).

In sede di riparto, essi sono tenuti a ripartire tra loro le somme ricavate in proporzione dei rispettivi crediti, tenuto conto delle eventuali le cause di prelazione (art. 1982 c.c.), mentre l'eventuale residuo spetta al debitore.


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