Per la Cassazione, il beneficio può essere circoscritto e commisurato solo in base ai presupposti per il riconoscimento del diritto in funzione assistenziale

Assegno al coniuge che ha perso la potestà genitoriale

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L'assegno di divorzio spetta al coniuge divorziato anche in caso di vita familiare particolarmente travagliata e che ha portato alla perdita della sua potestà genitoriale. Il giudice di merito, infatti, attribuisce il beneficio applicando i criteri enucleati dalla legge e dalla giurisprudenza.

È ben possibile che il beneficio sia circoscritto e commisurato solo sull'accertata sussistenza del presupposti per il riconoscimento del diritto in funzione assistenziale, valutando le condizioni economiche e reddituali del partner, anche se non vi è alcun contributo da valorizzare in funzione perequativa-compensativa.

Tanto emerge dall'ordinanza n. 11187/2020 (sotto allegata), con cui la sesta sezione civile della Corte di Cassazione ha dichiarando inammissibile il ricorso di un uomo che si era scontrato con la ex moglie. In particolare, il giudice a quo aveva riconosciuto alla donna un assegno divorzile di 300 euro (negatole in primo grado) eliminando l'obbligo di partecipazione alle spese straordinarie per la prole.

A parere del ricorrente, invece, in prime cure il giudice aveva correttamente accertato l'adeguatezza economica della ex consorte.

Riconoscimento assegno di divorzio: i criteri delle Sezioni Unite

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Secondo gli Ermellini, invece, la decisione impugnata, seppur anteriore, risulta in linea e non confligge con i principi espressi dalla giurisprudenza (cfr. Sezioni Unite, sent. n. 18287/2018 e Cass. n. 1882/2019).

In particolare, come puntualizzato dalle Sezioni Unite, "il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive". Sul punto si applicano i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, che costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.

Ancora, il giudizio dovrà essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita famigliare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.

Funzione assistenziale dell'assegno

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Nel caso di specie, la Corte territoriale ha attribuito il beneficio circoscrivendolo e commisurandolo solo sull'accertata sussistenza del presupposti per il riconoscimento del diritto in funzione assistenziale.

In particolare, erano state valutate le condizioni economiche e reddituali della ex, che non era risultata in grado di provvedere al proprio mantenimento in quanto priva di un'idonea fonte reddituale, e quelle del marito che, invece, era emerso avere disponibilità patrimoniali del tutto sufficienti ad adempiere.

Il giudice a quo, invece, non aveva ravvisato alcun contributo della donna alla vita familiare da valorizzare in funzione perequativa-compensativa, vita familiare che tra l'altro era risultata particolarmente travagliata e segnata dall'intervenuta dichiarazione di decadenza della donna dalla potestà genitoriale. Il giudice si è anche legittimamente distaccato dal parere formulato dalla Procura, atteso il carattere non vincolante.

La censura del marito, per la Cassazione, si sostanzia, dunque, in un'inammissibile richiesta di rivalutazione delle emergenze istruttorie, senza che tuttavia sia stato da lui evidenziato alcun fatto specifico di cui era stato omesso l'esame e che potesse effettivamente qualificarsi come decisivo, attesa la comparazione comunque compiuta rispetto alle differenti condizioni economiche delle parti e la determinazione dell'assegno in misura minima, indispensabile per le primarie esigenze di vita del beneficiario.

Scarica pdf Cassazione Civile ordinanza n. 11187/2020

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