La Cassazione dichiara che il conducente tamponato paga i danni alla terza trasportata senza cinture che subisce lesioni, perché deve assicurarsi che la circolazione si realizzi regolarmente

Sinistri stradali e risarcimento terzo trasportato

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Nell'ordinanza n. 11095/2020 (sotto allegata) la Cassazione enuncia un importante principio in materia di sinistri stradali e circolazione, ovvero che terza trasportata e conducente sono entrambi responsabili per i danni riportati dalla prima a causa di un tamponamento, se non indossava le cinture. Questo perché è compito del conducente accertarsi che la circolazione del veicolo si realizzi in condizioni di sicurezza, per cui se nessuno dei due presta attenzione a questa regola di prudenza si verifica un'ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, in quanto entrambi partecipano alla condotta colposa dell'altro, accettandone i rischi.

Domanda di risarcimento del terzo trasportato

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All'esito di un sinistro stradale cagionato dal tamponamento da parte di una vettura Renault, la trasportata dell'auto tamponata subisce lesioni. La donna agisce quindi in giudizio chiedendo i danni in qualità di terza trasportata, come previsto dall'art. 141 del dlgs n. 209/2005 "Codice delle Assicurazioni". Il Giudice di Pace però respinge la domanda. La donna decide così di appellare la decisione innanzi al Tribunale in sede d'appello, che però respinge il gravame.

Responsabilità del conducente tamponato: il ricorso in Cassazione

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Soccombente in entrambi i gradi di giudizio la donna decide di ricorrere in sede di legittimità dove solleva i seguenti motivi di ricorso.

  • Con il primo lamenta come il giudice, in base alla Ctu, abbia ritenuto erroneamente la stessa responsabile esclusiva dei danni riportati per non avere allacciato le cinture di sicurezza. A suo giudizio la responsabilità graverebbe infatti anche sul conducente dell'auto, visto che ha accettato il trasporto della stessa in condizioni di insicurezza.
  • Con il secondo si duole del fatto che il giudice abbia considerato la Ctu come unica fonte di prova del sinistro, poiché la regola prevede che il terzo trasportato che subisce un danno a causa di un sinistro stradale non è tenuto a dimostrare la responsabilità dei conducenti coinvolti nell'incidente stradale.
    Vero poi che il mancato allacciamento della cintura può aver contribuito al danno, ma non ne è stata certamente la causa esclusiva in grado di escludere a suo favore qualsiasi risarcimento. Rileva inoltre che prima di partire era dovere del conducente accertarsi che il trasporto si realizzasse in condizioni di sicurezza.
  • Con il terzo motivo infine contesta l'accoglimento totale da parte del giudice di quanto concluso dal Ctu secondo il quale, il fatto che la donna non avesse le cinture è compatibile con l'urto che le ha provocato la rottura degli occhiali, ma non quella della protesi dentale, che avrebbe richiesto un colpo più violento del capo contro il poggiatesta.

Responsabile il conducente che non fa allacciare la cintura al terzo trasportato

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La Cassazione accoglie i motivi sollevati dalla terza trasportata con sentenza n. 11095/2020 per le seguenti ragioni.

Per la Corte nel momento in cui il terzo trasportato non allaccia le cinture, spetta al conducente controllare che la circolazione del veicolo avvenga in condizioni di sicurezza, in caso contrario entrambi accettano la condotta colposa dell'altro, dando così vita a una cooperazione nell'azione che poi produce l'evento. In una situazione del genere il conducente è tenuto a risarcire il terzo trasportato se costui, a causa del tamponamento, subisce un danno alla propria integrità fisica, visto che la sua cooperazione colposa non elimina il nesso di causa tra la sua condotta e il danno.

Per la Corte il Tribunale non ha fatto applicazione di detti principi. Nel condividere le conclusioni del giudice di primo grado, che dall'istruttoria e dalla consulenza ha dedotto l'incongruenza tra i danni lamentati dalla terza trasportata (rottura degli occhiali e della protesi dentale) e le modalità in cui si è realizzato il sinistro, il giudice del gravame non ha in effetti tenuto minimamente conto del fatto che "ove il conducente avesse ottemperato al proprio obbligo di far allacciare le cinture di sicurezza alla trasportata e non avesse accettato il rischio di una circolazione irregolare l'evento non sarebbe accaduto (quantomeno nelle modalità verificatesi.)"

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Scarica pdf ordinanza Cassazione n. 11095/2020

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