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Infortunistica stradale: la tutela del trasportato

Guida sull'infortunistica stradale

Il nostro ordinamento tutela anche i soggetti che viaggiano a bordo dei veicoli coinvolti in un sinistro in qualità di trasportati

L'articolo 2054 del codice civile | L'articolo 141 del codice delle assicurazioni | Richiesta di risarcimento | Azione per il risarcimento danni | Pluralità di trasportati | Giurisprudenza

Secondo un orientamento ormai pacifico, se un sinistro stradale coinvolge un veicolo sul quale viaggiavano anche soggetti trasportati e questi ultimi subiscano dei danni in conseguenza dell'incidente, deve ritenersi operante la previsione di cui all'art. 2054 del codice civile. Tale norma, infatti, enuncia una regola di carattere generale applicabile con riferimento a tutti quei soggetti che siano danneggiati da un sinistro stradale, anche a prescindere dalla considerazione che il trasporto avvenga su base contrattuale o meno

L'articolo 2054 del codice civile

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In altre parole ciò vuol dire che l'articolo 2054 c.c., in ciascuno dei tre commi che lo compongono, enuncia dei principi di carattere generale che possono essere applicati a tutti i soggetti che in conseguenza della circolazione ricevano danni, compresi i trasportati e a prescindere da quale sia il titolo del trasporto.

Ecco il testo della norma:

"Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio [1523], è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo".

Per i soggetti diversi dal conducente che viaggiavano a bordo di un veicolo incidentato sarà perciò possibile invocare i primi due commi della disposizione codicistica per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il terzo comma per far valere quella solidale del proprietario. A quest'ultimo, si segnala, è data possibilità di liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà oppure che il conducente ha fatto il possibile per evitare il danno. 

Tutto ciò vuol dire, insomma, che il trasportato potrà invocare tanto la presunzione di responsabilità extracontrattuale nei confronti del conducente quanto il terzo comma per far valere la responsabilità solidale del proprietario.

L'articolo 141 del codice delle assicurazioni 

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La norma di cui all'articolo 2054 del codice civile deve essere tuttavia letta in combinato disposto con quella di cui all'articolo 141 CdA (codice delle assicurazioni private), che si occupa espressamente e specificamente della tutela del terzo trasportato.

Tale norma, infatti, prevede che, salva l'ipotesi di caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato debba essere risarcito dall'impresa di assicurazioni su cui questi viaggiava nel momento dell'evento dannoso entro il massimale di polizza imposto per legge, prescindendo così da accertamenti di responsabilità in merito.

Richiesta di risarcimento

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Per ottenere il risarcimento del danno il terzo trasportato potrà quindi attivare nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava la procedura di risarcimento diretto di cui all'articolo 148 CdA, nei termini previsti dall'articolo 145 CdA, fermi rimanendo i diritti dell'impresa del responsabile civile, che deve essere notiziata della procedura risarcitoria ed alla quale è data facoltà di intervenire nel giudizio per estromettere l'impresa assicuratrice del veicolo sul quale si trovava il soggetto trasportato riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato.

L'impresa di assicurazione che effettua il pagamento, tuttavia, ha poi il diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.

In ogni caso, il trasportato conserva il diritto ad essere risarcito dell'eventuale maggior danno subito da parte dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, laddove quest'ultimo risulti coperto per un massimale superiore a quello minimo.

Azione per il risarcimento danni

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L'applicabilità dell'articolo 145 CdA anche al risarcimento del terzo danneggiato comporta un'importante conseguenza.

L'azione per il risarcimento del danno, infatti, può essere proposta solo dopo che siano decorsi novanta giorni (trattandosi di danno alla persona) da quello in cui il danneggiato ha chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza. 

Pluralità di trasportati

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Occorre infine fare un'importante precisazione relativa al caso in cui a bordo di un veicolo vi siano più trasportati.

Laddove ricorra una simile ipotesi, infatti, se il risarcimento dovuto dal responsabile supera complessivamente le somme assicurate si applica l'articolo 140 CdA, con la conseguenza che i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell'impresa di assicurazione vengono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate

Giurisprudenza

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Ecco alcune recenti sentenze che si sono occupate del terzo trasportato:

"Il terzo trasportato che, ai sensi dell'art. 141 del CdA, esercita l'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, deve provare solo di avere subito un danno a seguito di quest'ultimo. Egli è invece esonerato dalla prova circa le concrete modalità dell'incidente, volta a individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all'art. 141" (Cass. 20654/2016).

"Se la polizza r.c. auto contiene una clausola che subordina la copertura della r.c. verso i terzi trasportati al fatto che il trasporto venga effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione occorre fare due precisazioni: quanto al primo elemento, esso è oggetto di accertamento di fatto da parte del giudice di merito; quanto al secondo elemento, la disposizione contrattuale non può ricomprendere anche la violazione, commessa dal conducente del veicolo, delle regole di comportamento del codice della strada e di quelle di comune prudenza" (Cass. 12281/2016).

Aggiornamento: Dicembre 2016

Articoli e sentenza inerenti il trasportato:

»  Risarcimento al TRASPORTATO - Quali accorgimenti adottare secondo Cass. Civ., Sez. III, 16 aprile 2015, n. 7704 (Est. Francesco M. Cirillo) - Law In Action - di P. Storani - 28/04/15

»  Cassazione: risarcimento del danno quando vittima dell'incidente è proprietario, assicurato e terzo trasportato - Licia Albertazzi - 06/09/14

»  Cassazione: risarcimento dimezzato al trasportato che accetta di sottoporsi al rischio di incidente - Licia Albertazzi - 03/06/14

»  TRASPORTATO danneggiato - Chi lo risarcisce - Azione diretta ex art. 141 Codice Assicurazioni - Avv. Paolo M. Storani - 19/06/12

»  Sinistro stradale: la presunzione di responsabilità ex art. 2054 cc trova applicazione anche al trasportato a titolo di cortesia. - Elisa Barsotti - 04/11/10

»  Punti patente sottratti ex Art. 189 CdS: prospetto - Animali e traffico - Il nuovo obbligo di fermarsi e di chiamare un veterinario per chi li investe - Anche il trasportato soggiace a sanzione - Avv. Paolo M. Storani - 20/08/10

»  Cassazione: il trasportato non indossa cinture? Va multato ma non perde i punti Cristina Matricardi - 22/03/07

»  Cassazione: trasportato non indossa cinture di sicurezza? Non basta la prova del referto del Pronto Soccorso - Cristina Matricardi - 15/03/07

»  Circolazione stradale: incauta apertura dello sportello da parte del trasportato - Marina Demaria - 30/08/02