Per il Giudice di Pace di Frosinone non basta il mero controllo di funzionamento dello scout-speed, poiché sono necessarie le verifiche periodiche di taratura e corretta funzionalità

di Lucia Izzo - È irrilevante il mero controllo di funzionamento dell'apparecchiatura scout-speed consistente nell'accertamento che l'apparecchiatura si accenda e registri la velocità. Affinché la sanzione sia valida, infatti, è necessario che lo strumento sia stato sottoposto a verifiche periodiche di taratura e corretta funzionalità al fine di accertare non solo che funzioni, ma che funzioni bene e sia preciso nella misurazione.

Opposizione a sanzione Scout Speed

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Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Frosinone nella sentenza n. 462/2020 (sotto allegata) pronunciandosi su un'opposizione a sanzione amministrativa. La multa era stata elevata a un conducente incastrato da una rilevazione effettuata tramite "scout-speed" e l'opponente contesta proprio la corretta funzionalità dell'apparecchiatura.

L'ente opposto fa presente, invece, che l'apparecchiatura utilizzata era stata sottoposta a controllo preventivo di funzionamento da parte degli agenti verbalizzanti, ma secondo il magistrato onorario questo tipo di verifica è irrilevante.

Verifiche periodiche di taratura e funzionalità

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Il giudice onorario rammenta che, con la sentenza n. 113/2005, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, Codice della Strada nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di taratura e funzionalità.

Pertanto, le pubbliche amministrazioni devono sottoporre a tali verifiche periodiche gli strumenti per evitare che "i fenomeni di obsolescenza e deterioramento possano pregiudicare, non solo, l'affidabilità delle apparecchiature, ma anche la fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale".

La Consulta ha evidenziato, inoltre, come un controllo di conformità alle prescrizioni tecniche abbia senso solo se esteso all'intero arco temporale di utilizzazione degli strumenti di misurazione, poiché la finalità dello stesso è strettamente diretta a garantire che il funzionamento e la precisione delle misurazioni siano contestuali al momento in cui la velocità viene rilevata, momento che potrebbe essere significamene distante rispetto alla data di omologazione e taratura iniziali.

Irrilevante il mero controllo di funzionamento

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Da ciò deriva che l'accertamento è illegittimo in caso di mancata allegazione, nel verbale di accertamento, del soggetto e della data di effettuazione delle verifiche di taratura e di funzionalità. Tuttavia, in base alla citata sentenza occorre effettuare un'altra precisazione.

Il controllo di funzionamento dell'apparecchiatura, come quello effettuato nel caso in esame, viene ritenuto irrilevante dal Giudice di Pace, in quanto consiste nel mero accertamento che l'apparecchiatura funzioni, cioè si accenda, registri la velocità e così via.

Al contrario, ciò che manca nel caso di specie è il controllo o verifica di corretta funzionalità dell'apparecchiatura, ovvero l'accertamento che lo strumento non solo funzioni, ma funzioni bene, cioè, come dice la Corte costituzionale, sia preciso nella misurazione e non registri la velocità in modo errato. La verifica di funzionalità allegata dall'ente opposto, dunque, non risponde ai requisiti menzionati.

Pertanto dalla mancata allegazione nel verbale di accertamento del soggetto e della data di effettuazione delle verifiche di taratura e di funzionalità deriva l'illegittimità dell'accertamento per violazione del menzionato art. 45, comma 6, C.d.S., con conseguente annullamento dell'atto opposto.

Si ringrazia l'avv. Emanuele Forte per l'invio del provvedimento

Scarica pdf Giudice di Pace Frosinone, sentenza n. 462/2020

Foto: 123rf.com
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