La Cassazione spiega nel dettaglio il contenuto della norma sulla responsabilità civile del magistrato ante riforma 2015

di Annamaria Villafrate - La sentenza della Cassazione n. 10832/2020 (sotto allegata) risulta di particolare interesse perché ripercorre la legge n. 117/1988 e in particolare l'art. 2 nella sua formulazione ante riforma 2015, applicabile al caso di specie ratione temporis. Ne esce un quadro molto chiaro e significativo sui casi di responsabilità civile dei magistrati e un interessante chiarimento sull'esonero dalla stessa nei casi in cui il danno lamentato proviene dalla tipica attività interpretativa del magistrato.

Risarcimento del danno per atti dei magistrati amministrativi

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Una lavoratrice cita lo Stato, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa di atti compiuti dal Tar del Lazio e dal Consiglio di Stato. I giudici amministrativi, secondo l'attrice, avrebbero violato un giudicato precedente derivante da una sentenza che aveva annullato il licenziamento disciplinare intimatole, con successiva reintegrazione sul posto di lavoro con contratto part-time, per tutelare la salute della dipendente, affetta da attacchi di emicrania ricorrenti.

La donna ritiene che il danno cagionatole derivi dal mancato riconoscimento da parte dei giudici amministrativi dell'illegittimità del provvedimento disciplinare, nonostante la confessione stragiudiziale del Dirigente dell'Ufficio di Disciplina, che ha dichiarato come in effetti alla lavoratrice non erano state "applicate più sanzioni comportanti la sospensione dell'attività lavorativa."

Per il giudicante le infrazioni contestate alla lavoratrice hanno condotto a due diversi provvedimenti: il primo collegato all'ingiustificata presentazione della donna alle visite mediche di controllo e il secondo relativo alla mancata comunicazione delle assenze dal lavoro. Solo sul secondo provvedimento, poi annullato, si è formato il giudicato, mentre il primo è stato confermato dai Giudici amministrativi. I giudicato e il giudizio amministrativo hanno quindi riguardato fatti diversi, contrariamente a quanto sostenuto dalla donna.

In sede di reclamo l'attrice risulta ancora soccombente in quanto per la Corte, come per il tribunale, il giudicato fatto valere dalla reclamante inerisce condotte disciplinari diverse da quelle di cui si sono occupati i giudici amministrativi. E' quindi corretta la valutazione degli stessi relativa alla norma regolamentare art. 2, co. , lette a) del Codice Disciplinare Inail, inoltre è inammissibile un'azione di responsabilità se riguarda un'attività interpretativa dei giudici.

Mancata valutazione confessione stragiudiziale

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Da qui la decisione della lavoratrice di ricorrere alla Corte di legittimità.

  • Nel primo motivo lamenta come decreto impugnato non abbia esaminato il merito della sentenza del tribunale passata in giudicato, escludendo in questo modo erroneamente l'identità dell'oggetto dei procedimenti. Giudicato che i giudici amministrativi non hanno neppure preso in considerazione anche se la causa ha coinvolto le stesse parti, sui medesimi fatti e lo stesso procedimento disciplinare.
  • Nel secondo si duole della mancata valutazione della confessione stragiudiziale del Dirigente dell'Ufficio di disciplina e della violazione dell'art 2, com. 7, lett a) del Codice disciplinare Inail. Per la ricorrente la Corte ha ignorato erroneamente il fatto che la pronuncia dei giudici amministrativi contrasta con la suddetta norma regolamentare e con il contenuto della confessione del Dirigente Inail.

Responsabilità magistrato: colpa grave ed esonero per attività interpretativa

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La Cassazione con la sentenza n. 10832/2020 rigetta il ricorso della lavoratrice per le ragioni che si vanno a esporre.

Per la Corte il primo motivo del ricorso è inammissibile perché manca di specificità. La ricorrente non ha esposto in maniera intellegibile e chiara le ragioni della violazione di legge fatta valere, né ha indicato le norme che a suo dire sarebbero state violate, in pieno contrasto con il principio secondo cui il ricorso in Cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato cioè ai motivi del ricorso.

Infondato il secondo motivo del ricorso, che si riferisce all'attività interpretativa dell'art. 2, comma 7, lettera a) del Codice disciplinare Inail. La Corte rileva prima di tutto che al caso di specie si deve applicare ratione temporis la legge n. 117/1988 ante riforma 2015 per il deposito delle sentenze dei giudici amministrativi in data anteriore al 19 marzo 2015.

La Corte riporta quindi, per chiarezza, il testo dell'art. 2 della legge Vassalli ante riforma 2015 il quale così dispone: "2. Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove. 3. Costituiscono colpa grave: a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile; b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento; c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento; d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione."

Le SU, sull'attività interpretativa del magistrato, hanno inoltre sancito limiti precisi alla sua possibile censura, precisando che, la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile, fonte di responsabilità del magistrato ricorre quando "la decisione appaia non essere frutto di un consapevole processo interpretativo, ma contenga affermazioni ad esso non riconducibili perché sconfinanti nel provvedimento abnorme o nel diritto libero, e pertanto caratterizzate da una negligenza inesplicabile, prima ancora che inescusabile." In questo caso il magistrato non è esonerato dalla responsabilità contemplata dal comma 2, perché la violazione non si sostanzia nell'esito dell'interpretazione della norma, ma se ne distingue perché l'errore cade sulla individuazione, applicazione e significato della disposizione dal punto di vista semantico.

La norma quindi cosa prevede? Il primo comma dell'art. 2 contiene l'affermazione di principio per il quale chi subisce un danno a causa di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario realizzati con dolo o colpa grave dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni o per diniego di giustizia può agire nei confronti dello Stato per chiedere il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da privazione della libertà.

Il comma 2 invece contiene l'area di salvaguardia sottratta alla responsabilità civile del magistrato che include l'attività interpretativa delle norme di diritto e la valutazione dei fatti e delle prove. Il terzo comma infine individua le ipotesi di responsabilità per colpa grave. In questo modo il legislatore ha garantito il corretto bilanciamento tra il principio di responsabilità e quello di libera interpretazione della disposizione di legge, prevedendo la colpa grave solo nelle ipotesi sottratte all'area di salvaguardia. La responsabilità civile del magistrato si configura quindi in presenza del presupposto negativo per cui non deve trattarsi di attività interpretativa o di valutazione di fatti e prove e su quello positivo della grave violazione di legge per negligenza inescusabile.

Peraltro, come affermato dalla Cassazione n. 12357/1999, la normativa sulla responsabilità civile del magistrato, che contempla al comma 3 ipotesi tipizzate di colpa grave e al comma 2 l'esonero in caso di attività interpretativa, non si fonda su un mero rinvio all'art 2236 c.c. sulla responsabilità del professionista intellettuale, che risponde dei danni solo nei casi di dolo o colpa grave, se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà.

Essa se ne distingue proprio per la presenza del comma 2 dell'art. 2 che tiene conto del carattere fortemente valutativo al cui è tenuto il magistrato e per le ipotesi di colpa grave contemplate dal comma 3 alle lettere a), b) e c) che richiedono la inescusabilità della negligenza, aggiungendo quindi un "quid pluris rispetto alla negligenza, nel senso che essa si deve caratterizzare come non spiegabile cioè senza agganci con la particolarità della vicenda, idonei a rendere comprensibile, anche se non giustificato- l'errore del giudice."

Successive pronunce hanno poi chiarito che il magistrato è responsabile solo quando la sua decisione "risulta assurda, illogica, inesplicabile, abnorme, ai limiti del diritto libero, quindi disancorata non dal rispetto della legge, ma da un qualsiasi ordine di categorie, logiche e linguistiche, prima ancora che giuridiche" che ricorrono "quando vengano disattese soluzioni normative chiare, certe e indiscutibili o siano violati principi elementari di diritto, che il magistrato non può giustificatamente ignorare."

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