Con il fido bancario (art. 1842 c.c.), la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente una certa somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato

Cos'è il fido bancario

[Torna su]

Il fido bancario, più propriamente detto apertura di credito bancario, è disciplinato dall'art. 1842 del codice civile, il quale dispone che con tale contratto la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente una certa somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato.

Si tratta di una forma di contratto bancario molto diffusa nella pratica, disponibile per i privati e comunemente utilizzata dalle imprese.

A fronte dell'impegno sopra descritto, la banca solitamente percepisce interessi sulle somme utilizzate dal cliente.

Differenza tra fido e prestito

[Torna su]

L'utilizzo del fido bancario in campo imprenditoriale presenta il vantaggio di consentire all'impresa di far fronte a spese impreviste, o di importo maggiore del previsto, attraverso l'utilizzo delle somme messe a disposizione dall'istituto.

Il cliente, quindi, ha la possibilità di ripristinare in un momento successivo l'integrità del capitale, rientrando dallo scoperto con il versamento delle somme di cui ha fatto uso e riconoscendo alla banca i dovuti interessi.

I vari prelievi e versamenti effettuati dal cliente titolare di fido sono solitamente connessi ad un sottostante rapporto di conto corrente bancario.

Va notato che una caratteristica peculiare dell'apertura di credito è data al fatto che, a differenza di quanto avviene nei comuni finanziamenti e prestiti, gli interessi vengono riconosciuti solo sulle somme effettivamente utilizzate dal cliente.

Riguardo alla determinazione del tasso di interessi, la Corte di Cassazione ha precisato, con riguardo ad una controversia avente ad oggetto proprio un rapporto di fido, che il tasso di interesse, di cui all'art. 117 T.U.B. (Testo Unico Bancario), può anche essere determinato per relationem, ma in tal caso "il contratto deve richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, risultano essere sottratti all'unilaterale determinazione della banca" (cfr. Cass. n. 17110/19).

Le garanzie nel fido

[Torna su]

Nella pratica è frequente che alla concessione del fido si accompagni la prestazione di garanzie reali o personali da parte del cliente.

In base all'art. 1844 c.c., quando queste divengono insufficienti, la banca può chiedere un supplemento di garanzia o la sostituzione del garante; in mancanza, l'istituto può ridurre il credito concesso o recedere dal contratto.

Fido e sofferenza bancaria

[Torna su]

Nella sua fase patologica, il rapporto di fido bancario è solitamente legato ai concetti di sofferenza bancaria e di segnalazione del cliente alla centrale rischi, quando non direttamente al fallimento dell'impresa.

In estrema sintesi, se il cliente tarda a rientrare dalla propria posizione debitoria (c.d. fase di incaglio), la banca può dichiararne lo stato di sofferenza e, se tale situazione persiste, provvedere alla sua segnalazione al Crif e agli altri sistemi di intercomunicazione bancaria.

Lo stato di sofferenza autorizza, in genere, la banca a recedere dal contratto per giusta causa, a norma dell'art. 1845 cc.

Recesso dall'apertura di credito

[Torna su]

Il recesso dal fido bancario è consentito alle parti con un preavviso di 15 giorni (o diverso termine pattuito) se il contratto è a tempo indeterminato.

Se, invece, il contratto prevede un termine di scadenza, il recesso è consentito solo per giusta causa, salvo diverso accordo. In tal caso, il recesso ha effetto immediato, ma la banca è tenuta ad attendere 15 gg. prima di agire per ottenere la restituzione delle somme dal cliente.


Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: