Analisi degli aspetti civilistici e contrattuali del trasferimento dei calciatori professionisti. La disciplina giuridica della cessione del contratto

Le previsioni della legge sul professionismo sportivo

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La continua evoluzione del mondo del calcio richiede un aggiornamento specifico sugli aspetti legali e contrattuali che caratterizzano il trasferimento dei calciatori professionisti, facciamo chiarezza : Quando si parla di "Accordo di trasferimento del calciatore professionista e cessione del contratto
"
, la disciplina in Italia è dettata dall'art. 5 della Legge n. 91/1981 (legge sul professionismo sportivo) unitamente alle N.O.I.F. della FIGC. Per quanto concerne L'art. 5, primo comma, stabilisce in via preventiva la durata massima del contratto di lavoro sportivo, che è di cinque anni. Di seguito prevede che al contratto di lavoro sportivo stipulato tra le parti possa seguire un successivo contratto tra le stesse (il c.d. rinnovo del contratto), comunque per una durata massima di cinque anni. Disciplina, infine, la possibilità della "cessione del contratto, prima della scadenza, da una società sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali".

La cessione del contratto nelle previsioni delle NOIF

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Passando ora alle N.O.I.F., la disciplina adottata dalla FIGC è prevista dagli artt. 95, 102 e 103 delle NOIF (Norme Organizzative Interne della Federazione). Tali norme stabiliscono che il trasferimento del calciatore professionista o la cessione del contratto "deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, mediante l'utilizzo di moduli predisposti dalle Leghe, inoltre, essi dovranno essere depositati presso le Leghe, non oltre il termine previsto di cinque giorni dalla stipulazione". Il trasferimento del calciatore o cessione del contratto

si distingue in due tipologie : a titolo definitivo e a titolo temporaneo. Essa deve avvenire esclusivamente nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, ovvero, solitamente, nella sessione estiva del calciomercato (1 luglio-31 agosto) e nella sessione invernale (2 gennaio-31 gennaio). Con riguardo ai trasferimenti a titolo temporaneo, è bene tener presente che essi possono avere una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi di trasferimento (6 mesi) ed una durata massima pari ad una stagione sportiva, anche se negli ultimi anni è diffusa la prassi delle cessioni di contratto a titolo temporaneo per due stagioni sportive, nulla in contrario è stato previsto dalle normative vigenti. In ogni caso, sia che si tratti di un trasferimento a titolo definitivo o temporaneo, le NOIF stabiliscono che uno stesso calciatore, durante una stagione sportiva, può trasferirsi un massimo di tre volte e può prender parte a competizioni ufficiali di prima squadra soltanto per due diverse società sportive nel corso della stessa stagione sportiva. A titolo informativo, si definisce stagione sportiva quel periodo che intercorre tra il 1 luglio ed il 30 giugno dell'anno successivo nel quale le Leghe professionistiche prevedono lo svolgimento dell'attività sportiva.

Documentazione necessaria per il trasferimento dei calciatori professionisti

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Passando ora alla documentazione necessaria per formalizzare la cessione del contratto del calciatore professionista, questa si articola mediante la sottoscrizione di quattro documenti:

a) Variazione di tesseramento, viene sottoscritto dalla società sportiva cedente, da quella cessionaria e dal calciatore ceduto (tale documento risponde al modello della cessione del contratto ex art. 1406 c.c.);

b) Documento di variazione del tesseramento, viene sottoscritto dalla società sportiva cedente e dalla cessionaria. Oltre a ciò nel documento è presente l'indicazione specifica del corrispettivo della cessione e delle relative modalità di pagamento;

c) "Nuovo" contratto di lavoro sportivo, è l'ultimo documento, stipulato tra la società sportiva cessionaria ed il calciatore ceduto;

d) "Executive summary" , è un documento riepilogativo previsto dalla FIGC nel caso in cui una delle due società coinvolte nella cessione, ovvero il calciatore ceduto, si siano avvalsi dell'attività professionale, mediante conferimento di apposito mandato, di un Agente Sportivo regolarmente iscritto al registro federale presso il Coni.

Previsioni ulteriori all'interno del trasferimento dei calciatori professionisti, le c.d. clausole

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Sia gli accordi di trasferimento che le cessioni di contratto possono prevedere al loro interno una molteplicità di clausole; ad esempio la c.d. clausola di recompra/riacquisto, in cui la società cedente potrà in futuro esercitare, in un periodo di tempo determinato al momento della cessione del contratto, un diritto di riacquisto del calciatore ceduto; ovvero clausole che assegnino a favore della società cedente bonus di rendimento del calciatore o che prevedano un bonus in caso di futura rivendita del medesimo calciatore ad altra società, prassi oggi molto diffusa soprattutto in caso di calciatori giovani e di grande prospettiva.

Nei contratti a cessione temporanea, inoltre, può essere pattuito il diritto (o anche l'obbligo) di opzione in favore della società sportiva cessionaria per far si che la cessione diventi da temporanea a definitiva (c.d. prestito con diritto o obbligo di riscatto), con previsione di un conguaglio economico per l'esercizio dell'opzione preventivamente determinato al momento della cessione del contratto.

Il controllo delle Leghe professionistiche sulla regolarità dei trasferimenti dei calciatori

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Va, infine, fatto riferimento alle possibili controversie che possono sorgere sul trasferimento o sulla cessione del contratto dei calciatori. A tal proposito va precisato che nel momento in cui viene effettuato il deposito della documentazione relativa al trasferimento/cessione del contratto del calciatore presso le Leghe professionistiche, quest'ultime svolgeranno un ruolo di accertamento e di verifica della situazione finanziaria della società sportiva cessionaria. Soltanto nel caso in cui vi sia una decisione positiva da parte della Lega competente si potrà ritenere il trasferimento avvenuto.

In caso di decisione contraria, è ammesso il reclamo innanzi ai competenti organi della giustizia sportiva nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. Durante tutto il periodo di contenzioso gli effetti del trasferimento restano sospesi e la società cedente sarà così tenuta all'adempimento delle varie obbligazioni di natura economica nei confronti del calciatore, avrà però, un eventuale diritto di rivalsa nei confronti della società cessionaria nel caso in cui venga concessa l'esecutività del trasferimento.


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