E' lecito fotocopiare opere d'ingegno? Si, ma solo a determinate condizioni. Lo ha stabilito la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 20769/2002) richiamando la disciplina di cui all'art. 68 l. n.633 del 1941 come modificato dall'art.2 della l. n. 248 del 2000. I Giudici della Corte hanno precisato che "la riproduzione di singole opere o brani di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopie è consentita solo se limitata al quindici per cento di ogni volume, se sia corrisposto un compenso forfettario a favore degli aventi diritto e se effettuata per uso personale". Si tratta di condizioni che in ogni caso possono considerarsi efficaci solo a patto che siano stati stipulati specifici accordi tra la S.I.A.E. e le categorie interessate o che vi sia stato un decreto del Presidente del Consiglio che determina tali compensi.
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