Il recente decreto del Tribunale di Firenze riporta all'attenzione il tema del mantenimento dei figli che hanno superato da parecchio la maggiore età

di Annamaria Villafrate: il recente decreto n. 301/2020 del Tribunale di Firenze è chiaro: basta mantenimento da parte del padre al figlio di 35 anni avvocato, bocciato a diversi concorsi e tornato dalla mamma perché da solo non riesce a mantenersi. Decisione che non si discosta dal recente orientamento della Cassazione (v. ordinanza n. 5088/2018 sotto allegata) e ben lontana dalla visione più protettiva della sentenza n. 1773/2020) che non ha dato importanza ai 35 anni della figlia nel confermare l'obbligo di mantenimento del padre.

L'inerzia fa venire meno il diritto al mantenimento del figlio diventato avvocato

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Il Tribunale di Firenze con il decreto n. 301/2020 tira simbolicamente le orecchie a un figlio di 35 anni, che da dieci anni è abilitato a svolgere la professione di avvocato, ma che ancora dipende economicamente dai portafogli di mamma e papà. Ed è proprio il papà, divorziato dalla ex moglie e stanco di mantenere il figlio, a ricorrere in giudizio.

Il ragazzo negli anni si è dato da fare, ha studiato, ha partecipato a concorsi, come quello per entrare in magistratura o diventare vigile urbano, ma ogni volta è stato un flop. Per il Giudice, vista l'età, ad un certo punto il figlio avrebbe anche potuto cercare uno di quei lavoretti che permettono agli universitari di coltivare le loro aspirazioni o accettare comunque impieghi precari, senza pesare troppo sui genitori. Il ragazzo però ha fatto scelte di comodo. Quando è uscito di casa è andato ad abitare dalla nonna dove conserva la residenza, poi però, è tornato da mamma. Insomma per il giudicante fiorentino il figlio, stante la sua "inerzia colpevole", non ha più diritto all'aiuto di papà.

Obbligo mantenimento figlio: rilevano età, percorso formativo e ricerca di un lavoro

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La sentenza di merito del capoluogo toscano dimostra di seguire l'orientamento giurisprudenziale segnato anche dall'ordinanza n. 5088/2018 (sotto allegata) della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul ricorso avanzato da un padre, stanco anche lui di pagare il mantenimento al figlio avvocato, che dopo il superamento dell'esame ha iniziato a lavorare presso lo studio del fratello, percependo regolarmente compensi per l'attività svolta.

La Cassazione, nell'accogliere i principali motivi di ricorso del padre, ricorda che "con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, o oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole".

La Cassazione ritiene infatti che: "La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa ed, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età da parte dell'avente diritto."

Non basta l'età a far venire meno l'obbligo di mantenimento dei figli

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Le sentenze appena esaminate risultano decisamente più rigorose rispetto alla Cassazione n. 1773/2020 (sotto allegata), che ha accolto il ricorso di una mamma, che ha fatto ricorso contro la decisione del giudice che ha disposto la cessazione dell'obbligo di mantenimento a carico dell'ex marito in favore della figlia di 35 anni.

In questo caso infatti gli Ermellini hanno accolto il ricorso della donna affermando che "l'obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica, ovvero sia stato posto nella concreta condizione di poter essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. L'età sola dunque non esclude in modo automatico il diritto al mantenimento, come ha ritenuto la sentenza impugnata."

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