Le associazioni riconosciute si distinguono da quelle non riconosciute per il riconoscimento formale della personalità giuridica, la disciplina è contenuta nel codice civile, in leggi speciali e, per il terzo settore, nel Dlgs n. 117/2017

Associazioni riconosciute: cosa sono

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Le associazioni riconosciute sono quelle che ottengono il riconoscimento della personalità giuridica.

Le associazioni riconosciute sono disciplinate da normative differenti: se appartengono al terzo settore sono soggette al decreto legislativo n. 117/2017 che contiene il "Codice del Terzo Settore", le altre, invece, continuano a essere disciplinate dal codice civile (artt. 14-35) e da leggi speciali.

Associazioni riconosciute e non riconosciute: differenze

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Le associazioni non riconosciute sono, per esclusione, quelle che non sono iscritte ad alcun registro per avere un riconoscimento formale.

In questo caso, se rientrano nelle tipologie del terzo settore, con l'iscrizione al Runts ottengono il riconoscimento della personalità giuridica, previa verifica da parte del notaio, del possesso dei requisiti, anche di tipo patrimoniale richiesti dalla legge.

Se però le associazioni non riconosciute non appartengono alle tipologie rientranti nel Terzo settore, la disciplina a cui sono soggette è quella contenuta negli articoli 36-42 bis del codice civile e in altre leggi speciali.

Tratto distintivo principale delle associazioni riconosciute è quindi in sostanza il riconoscimento della personalità giuridica, tramite iscrizione in appositi registri, che invece manca nelle associazioni non riconosciute.

Requisito indispensabile per il riconoscimento della personalità giuridica è la disponibilità di un patrimonio adeguato al raggiungimento dello scopo e idoneo a soddisfare le eventuali pretese di terzi, da cui discende l'ulteriore differenza dell'autonomia patrimoniale perfetta, aspetto che approfondiremo più avanti.

Associazioni riconosciute: la tutela costituzionale

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Chiaro quindi come il fenomeno associativo sia importante per il nostro ordinamento, tanto che lo stesso è riconosciuto e tutelato in Italia anche a livello costituzionale.

Nei limiti fissati dalle previsioni normative, i privati godono, infatti, di un ampio margine di discrezionalità, in ordine all'attività da svolgersi in concreto nell'ambito della singola associazione.

In base all'art. 18 della Costituzione, il diritto di associarsi è liberamente esercitabile da ogni cittadino, ferma restando la liceità dello scopo.

Le associazioni, in ogni caso, non possono essere costituite per fine di lucro.

Attività delle associazioni riconosciute

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Le associazioni sono infatti organizzazioni di più persone che si associano appunto per il raggiungimento di uno scopo comune diverso dal profitto a cui aspirano invece le organizzazioni con finalità economico commerciali. E' nella natura delle associazioni perseguire ad esempio finalità altruistiche, sportive, ricreative, sociali o puramente ludiche.

Ragione per la quale sono note anche come enti "no profit".

Nelle associazioni infatti non si ripartisce infatti, a differenza che nelle società, un utile ottenuto con l'attività dell'ente.

Questo non significa che l'associazione non possa svolgere un'attività di tipo economico, le associazioni riconosciute possono infatti anche svolgere attività commerciale, a condizione che gli eventuali ricavi non siano distribuiti tra i soci come utili, ma vengano riutilizzati nell'ambito dell'attività dell'ente, ragioni per le quali si ritiene che anche le associazioni riconosciute siano assoggettabili a fallimento.

Le associazioni riconosciute, infine, possono acquistare beni immobili, essere destinatarie di donazioni ed eredità e richiedere, a determinate condizioni, contributi economici pubblici.

Associazioni Terzo settore

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A definire quali associazioni riconosciute fanno parte del terzo settore è, come anticipato, l'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017 che così dispone: "Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore".

Norma che, parimenti definisce quali associazioni non sono enti del Terzo settore e quindi non sono soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 117/2017, ossia "le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4".

Con la riforma del terzo settore realizzata con il decreto legislativo n. 117/2017, quindi, alcune associazioni riconosciute, ai sensi dell'art. 4, sono "Enti del Terzo settore" e se già in possesso della personalità giuridica ai sensi del DPR n. 361/2000, le stesse (come dispone l'art. 22 del D.Lgs. n. 117/2017) con l'iscrizione nel Registro Unico nazione del Terzo Settore, vedono sospesa la precedente iscrizione fino a quando viene mantenuta quella al RUNTS.

Associazioni riconosciute nel codice civile

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La disciplina delle associazioni riconosciute che non rientrano nel terzo settore è contenuta nel codice civile dall'art. 14 all'art. 35, che si occupa di disciplinare vari aspetti della vita associativa, dalla formazione alla sua estinzione, dai soggetti che operano al loro interno al recesso e alla esclusione degli associati.

Vediamo in dettaglio gli aspetti più interessanti della disciplina.

Organi dell'associazione riconosciuta

Il codice civile detta precise norme di dettaglio relative alla struttura e al funzionamento delle associazioni riconosciute.

In particolare, l'art. 18 prevede che gli amministratori dell'associazione rispondano secondo le regole del mandato e debbano, pertanto, agire secondo diligenza nei rapporti con i terzi, quando hanno il potere di rappresentanza dell'ente.

Le eventuali limitazioni al potere di rappresentanza degli amministratori devono obbligatoriamente risultare dai registri tenuti dalla prefettura. In caso contrario, tali limiti non saranno opponibili ai terzi, a meno che non si dimostri che gli stessi ne fossero a conoscenza.

A questo proposito, va segnalato che l'associazione può avere un amministratore unico o un consiglio di amministrazione.

Per quanto riguarda l'assemblea, questa decide a maggioranza per ogni aspetto riguardante l'attività dell'associazione e dev'essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio (artt. 20-21 c.c).

Autonomia patrimoniale perfetta

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Come abbiamo visto, il nostro ordinamento distingue tra associazioni riconosciute e non riconosciute.

Sebbene queste ultime abbiano avuto una vasta diffusione nel corso degli anni (basti pensare al fenomeno dei partiti, dei sindacati e del volontariato), alle associazioni riconosciute sono riservati specifici vantaggi dalla disciplina vigente.

Infatti, solo le associazioni riconosciute godono di autonomia patrimoniale perfetta: ciò significa che per le obbligazioni contratte in nome e per conto dell'associazione, i soci rispondono solo nei limiti delle proprie quote. Pertanto, i terzi creditori non possono rivalersi sul patrimonio personale dei soci.

Diversa la situazione, invece, nell'ambito delle associazioni non riconosciute, dove il patrimonio del singolo socio è aggredibile in caso di insufficienza del patrimonio dell'associazione (o in ogni caso, se egli abbia agito in nome dell'associazione).


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