Con circolari n. 57/2004, n. 30/2005 e n. 90/2005 sono state impartite disposizioni concernenti il versamento dei contributi alla Gestione separata, di cui all'art. 2, c. 26, L. 335/1995, da parte degli associanti in partecipazione per i compensi percepiti dai propri associati che apportano solo lavoro. Da parte di varie strutture territoriali è stato chiesto se, ai fini del versamento dei contributi sui compensi corrisposti nell'anno 2004, gli associanti dovessero includere nella base imponibile anche quelli relativi a prestazioni rese nell'anno 2003, o comunque in anni precedenti all'istituzione dell'obbligo contributivo, oppure, in analogia a quanto avvenuto per altre categorie, tali compensi ne rimanessero esclusi.
LaPrevidenza.it,
Inps, Messaggio 22.11.2006 n° 31001
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Legge elettorale. Personale, eguale, libero e segreto: che cosa resta del nostro voto
- Fine vita: la Consulta legittima la disciplina
- Errore del notaio: se lo scopri dopo quindici anni perdi la casa e nessuno paga il danno
- Associazioni professionali: quando è dovuta l'IRAP
- Fuga dopo incidente stradale: niente riduzione sospensione patente




