Denigrare pubblicamente la scuola non rientra nell''esercizio del diritto di critica' e 'viola le regole della convivenza civile'. Per questa ragione, un' insegnante del Centro Fomazione Professionale dell'Universita' Popolare Trentina, si e' vista confermare dalla Corte di Cassazione il licenziamento dall'istituto da lei contestato aspramente durante una riunione del collegio docenti. Secondo la Suprema Corte, che ha respinto il ricorso della prof, 'denigrare l'istituzione datrice di lavoro' con toni aspri che sforano nell''ingiuria' puo' costituire 'giusta causa di licenziamento' in tronco. La dipendente in qualita' di insegnante presso il Centro di Formazione Professionale nel Trentino, in occasione dell'affidamento di un nuovo incarico come prof di informatica, aveva fatto pubblicamente al consiglio di classe dichiarazioni che 'avevano superato i limiti del diritto di critica', sconfinando 'nell'area dell'illecito comportando la denigrazione dell'istituzione da cui dipendenva'. Per questo la Corte d'appello di Trento, agosto 2004, aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimato all'insegnante il 29 gennaio del 2002. Invano la prof si e' rivolta alla Cassazione, sostenendo tra l'altro che il licenziamento era illegittimo perche' arrivato senza preavviso.
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