Il fondamento della presupposizione, le problematiche sottese, le soluzioni della giurisprudenza e i rimedi esperibili

Avv. Iacopo Brotini - Sebbene di creazione prettamente dottrinale e giurisprudenziale, in quanto non disciplinata da alcuna norma di legge, la presupposizione rappresenta egualmente un istituto giuridico di notevole rilevanza.

Cos'è la presupposizione

[Torna su]

La figura in commento è stata elaborata al fine specifico di apprestare un efficace rimedio a fronte del verificarsi di alcuni sviluppi anomali - di natura per lo più fattuale - che vanno ad influire sull'assetto dei rapporti in essere tra le parti di un contratto, consentendo di addivenire allo scioglimento del vincolo negoziale.

Segnatamente, la presupposizione rileva in quanto strumento in grado di far emergere i motivi che hanno determinato la conclusione del negozio (pertanto ricollegandosi al noto concetto di causa in concreto).

Quando ricorre la presupposizione

[Torna su]

La fattispecie cui si attaglia l'istituto in discorso è relativamente lineare.

Molto spesso accade che le parti di un contratto predispongano il regolamento negoziale fondando le loro reciproche valutazioni (di ordine economico, giuridico, di interesse non patrimoniale, di opportunità…) su determinati presupposti, i quali tuttavia ben possono o non verificarsi ovvero verificarsi in maniera nettamente divergente dalle aspettative.

In particolare, ricorre la presupposizione laddove le parti pur non avendo fatto espressa menzione nel regolamento contrattuale circa la situazione di fatto e/o di diritto (presupposta, per l'appunto), la ritengono pacificamente quale elemento determinante ed imprescindibile ai fini della conclusione del negozio e della sua successiva esecuzione.

Un esempio

Un semplice esempio potrà certo contribuire a chiarire il concetto.

Si pensi al caso in cui Tizio, al fine di assistere al passaggio del corteo organizzato in occasione della festa di paese, stipuli con Caio un contratto di locazione avente ad oggetto il balcone di casa di quest'ultimo; balcone che si affaccia proprio sulla via principale ove dopo pochi giorni sfilerà il corteo.

Il contratto viene stipulato senza fare alcun espresso riferimento alla manifestazione, anche se è pacifico ed implicito per entrambe le parti che la finalità (la causa concreta del negozio) è proprio quella di consentire a Tizio di assistere al passaggio del corteo beneficiando di una posizione e di una vista privilegiate.

Ebbene, cosa accade se il giorno in cui avrebbe dovuto aver luogo la festa questa, per qualche ragione, non viene tenuta?

Analogo problema si pone, ad esempio, a fronte della compravendita di un terreno che i contraenti presupponevano edificabile (senza dunque fare alcun espresso riferimento nel contratto a tale circostanza) e che poi si scopre essere ad esclusiva destinazione agricola.

La questione diviene pertanto quella di stabilire se il mutamento ovvero il mancato verificarsi della situazione (solo) presupposta dai contraenti nella predisposizione dell'assetto negoziale ma implicitamente determinante e fondante la relativa stipulazione possa o meno - e in che modo - assumere rilevanza al fine di ottenere lo scioglimento del vincolo.

Appare infatti chiaro che, tornando ai due esempi offerti, Tizio non avrà alcun interesse ad usufruire del balcone e dunque a pagare il canone pattuito con Caio a fronte dell'annullamento della manifestazione paesana; allo stesso modo l'acquirente del terreno che si presupponeva edificabile non sarà più disposto a pagare il prezzo convenuto con l'alienante, dal momento che ivi non potrà più edificare (il prezzo di un terreno a destinazione agricola è notoriamente più basso).

Il fondamento dell'istituto e la posizione della giurisprudenza

[Torna su]

La soluzione circa la rilevanza e l'operatività della figura de qua non appare agevole, e ciò in virtù di almeno un paio di argomentazioni.In primo luogo (ma si tratta di un rilievo secondario) osterebbe ad un pacifico riconoscimento dell'ammissibilità dell'istituto il fatto che esso non sia previsto da alcuna norma di legge.In secondo luogo - ed è questo il percorso più battuto da coloro che negano la rilevanza della figura - vi osterebbe la vigenza del noto principio informante il diritto dei contratti che impone l'irrilevanza dei motivi, dovendosi al contrario sposare la tesi oggettiva della causa in termini di obiettiva funzione economico - sociale del negozio.A stretto rigore infatti, ai fini della valutazione circa la validità e l'efficacia del negozio, è irrilevante il motivo personale che ha determinato la parte a concludere un certo contratto, veicolando in tal guisa la sua volontà; se io acquisto un appartamento a Roma nella convinzione di essere ivi trasferito per lavoro, il contratto di compravendita (sempre che siano rispettati anche tutti gli altri requisiti prescritti) rimarrà pienamente valido ed efficace anche nell'ipotesi in cui il mio trasferimento venga annullato.

L'unico strumento utilizzabile al fine di dare un concreto "peso" ai motivi nel complessivo assetto negoziale è infatti rappresentato dalla condizione (sospensiva o risolutiva) di cui agli artt. 1353 e ss c.c.; mediante l'inserimento di una clausola condizionale le parti possono attribuire ad un evento futuro e incerto valore determinante, tale da comportare il prodursi degli effetti (se sospensiva) ovvero il loro venir meno (se risolutiva) a fronte del verificarsi della circostanza dedotta in condizione.Insomma, per potersi efficacemente liberare dal vincolo sinallagmatico a fronte del mancato verificarsi del fatto ritenuto determinate, le parti dovrebbero necessariamente dedurre quel fatto quale espressa condizione; oppure, in alternativa, prevedere convenzionalmente il diritto di recesso.La dottrina e la giurisprudenza maggioritarie sono però di tutt'altro avviso.Tenuto conto che l'istituto della presupposizione condivide a ben vedere la medesima ratio della clausola condizionale (che si apprezza nella volontà di conferire portata determinante ed imprescindibile ad una certa circostanza di fatto o di diritto il cui avverarsi o meno inciderà definitivamente sulla produzione degli effetti del negozio) nonché in forza del principio di buona fede che sempre deve informare il comportamento dei contraenti (artt. 1175 e 1375 c.c.), la giurisprudenza è giunta così a dare rilievo alla presupposizione quale strumento di tutela della parte che ha visto vanificati i presupposti dell'accordo per cause esterne alla volontà dei contraenti.

Sostiene tuttavia la medesima giurisprudenza (cfr. Cass., Civ. Sez., I, 05/03/2018, n. 5112) che la presupposizione, denominata non a caso "condizione inespressa e/o implicita", può rilevare solo in quanto si riferisca ad una situazione di fatto che sia:

1) determinante nell'economia del contratto;

2) comune, ossia tenuta presente da entrambi i contraenti (o quanto meno nota all'altra parte se connessa all'interesse di una soltanto di esse), ancorché non espressamente menzionata nel regolamento contrattuale;

3) oggettiva ed esterna al contratto (non potrebbe integrare presupposizione un fatto che le parti possano o meno determinare o che addirittura rappresenti l'oggetto di un'obbligazione di una di esse).

I rimedi esperibili

[Torna su]

Delineati i contorni dell'istituto nei termini anzidetti (sui quali ad oggi non vi sono particolari contrasti), il problema più delicato concerne l'individuazione dello specifico rimedio utilizzabile dalla parte a fronte del venir meno della circostanza presupposta.

Sul punto le proposte formulate da dottrina e giurisprudenza sono variegate e tutte tendenti a ricondurre la presupposizione all'interno di un paradigma normativo già esistente.

Alcuni, facendo riferimento alla clausola condizionale e al relativo regime, assumono che il negozio divenga inefficace; altri, pur invocando l'inefficacia, richiamano la figura della c.d. causa in concreto, ovvero la finalità pratica del contratto isolatamente considerato (cfr. Cass., Civ. Sez., VI - Lavoro, 04/09/2014, n. 18715, ove la presupposizione viene ad essa espressamente equiparata); altri ancora individuano il rimedio nell'istituto dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 c.c.

La Corte di Cassazione ha altresì ritenuto in varie pronunce che, in presenza di una situazione di fatto presupposta e avente carattere imprescindibile nell'economia negoziale, le parti avrebbero diritto di recedere dal contratto a fronte del suo mancato verificarsi (cfr. Cass., Civ. Sez., III, 25/05/2007, n. 12235).

L'impostazione attuale sembra tuttavia essere propensa per l'applicabilità del rimedio della risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta di cui all'art. 1467 c.c., considerato idoneo strumento di controllo delle sopravvenienze in punto di fatto rispetto all'assetto di interessi tracciato in origine dalle parti (cfr. Cass., Civ. Sez., I, 05/05/2010, n. 10899).

Un dibattito ancora aperto

[Torna su]

Il dibattito in tema di presupposizione è dunque da ritenersi ancora aperto; sia con rifermento alla stessa ammissibilità della figura nel contesto di un ordinamento che ha di fatto sposato una teoria oggettiva della causa del contratto sia, soprattutto, relativamente agli specifici rimedi concretamente esperibili.


Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: